Il presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell’art. 129 cpv. c.p.p., deve essere privilegiato non solo quando già sia acquisita la prova dell’innocenza dell’imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezzae, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti risulti la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, ma anche quando manchi la prova della colpevolezza a suo carico.
(Cass. Pen. Sez. V, 24 giugno 2008, n. 25658)