La Corte Costituzionale, a seguito dell’udienza del 22 ottobre 2019, in cui era chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale sollevate sia dalla Corte di Cassazione che dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in merito alla legittimità dell’articolo 4 bis O.P. in relazione alla possibilità di accesso al beneficio del permesso premio anche per il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, si è pronunciata accogliendo le questioni.

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito della Corte Costituzionale:
“La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).
In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Si apre, in questo modo, un varco sulla valutazione della pericolosità sociale del detenuto, che fino ad oggi, non veniva affrontata in quanto il magistrato di sorveglianza si limitava a dichiarare l’inammissibilità della richiesta di permesso in assenza di collaborazione.
La condotta di collaborazione, infatti, era l’unico strumento che consentiva l’accesso al beneficio indicato.
Tuttavia appare importante rammentare le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, la quale evidenzia come la considerazione della condotta collaborativa come prova legale ed assenza di pericolosità sociale, in assenza di una valutazione personale del detenuto e del suo percorso, non tiene conto della differenza strutturale tra il permesso premio di cui all’articolo 30-ter O.P. e le altre misure alternative alla detenzione.
Peraltro anche con altra recente pronuncia la Corte Costituzionale aveva evidenziato la illegittimità costituzionale della preclusione ai benefici in assenza di una verifica individualizzata del trattamento e del percorso detentivo in quanto sacrificava l’effettività della finalità rieducativa della pena.
Naturalmente non si introduce nessuna automaticità rimanendo in capo al Magistrato di Sorveglianza il compito di verificare ed accertare, nel dettaglio, il percorso intramurario di ciascun detenuto.

Avv. Giuseppina Massaiu (Foro di Roma)

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