Ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto.
(Cass. Sez. IV Penale, sentenza 4 ottobre – 15 novembre 2018, n. 51526)

Testo integrale sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.