Fa gli “utenti della strada” che costituiscono i possibili soggetti attivi dei reati di cui all’art. 189 c.s., rientrano non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di cui all’art. 189, comma settimo, c.s. in fattispecie nella quale i proprietari di un “doberman” che circolava senza guinzaglio non avevano prestato soccorso alla persona offesa che, mentre marciava a bordo di un ciclomotore, era andata a collidere con il cane riportando lesioni.

(Cass. Penale Sez. IV, 16 luglio 2008, n. 29424)

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