L’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli articoli 178, lett. C), e 179, co. 1, c.p.p), bensì una nullità relativa che è sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all’art. 181 c.p.p.: in particolare, vertendosi in ipotesi di nullità che si verifica non “nel giudizio”, ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, deve essere eccepita entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p., nel giudizio di primo grado, e non con i motivi di appello.
(Cass. Pen. Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17590 – ric. Scarati)

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