In tema di notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell’ari. 161,comma 4, C.P.P., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione, la notificazione deve ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l’uno o l’altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell’interessato ad una duplice notificazione dell’unico atto.

Ciò in quanto il difensore riceve in tal caso la notificazione non in veste di uno dei due difensori, aventi entrambi diritto alla notificazione degli atti che li interessano a fini difensivi, bensì in sostituzione dell’imputato non più reperito nel domicilio eletto.

La necessità della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza ad entrambi i difensori, qualora l’imputato abbia nominato due difensori di fiducia, riguarda invece la ipotesi, diversa da quella della notificazione dell’estratto contumaciale, della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza, eventualmente non depositata nei termini, da eseguirsi anche ai difensori in quanto tali, al fine del decorso dei termini per di deposito dei motivi di impugnazione (art. 548 comma 2 C.P.P.)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Penale
Sentenza n. 1774 – Registro Generale n. 033744/2004

sul ricorso proposto da:
1) MARKOVIC ELVIS N. IL 18/05/1980;
avverso ORDINANZA del 26/07/2004 TRIB. SEZ. DIST., di AVERSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

lette le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro Giuseppe che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

OSSERVA

Con ordinanza in data 26.7.2004 il giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione promosso da Markovic Elvis diretto ad ottenere la rimessione in termini per presentare l’appello contro la sentenza emessa dallo stesso giudice, in sede di cognizione, in data 31.1.2001, per cui era stato emesso ordine di carcerazione sul presupposto che fosse definitiva.
Il Markovic aveva lamentato che l’avviso di deposito dell’estratto della sentenza contumaciale era stato notificato soltanto all’avvocato Marchese e non anche all’Avvocato Carmine D’Aniello che pure lo difendeva di fiducia e che mancava comunque il decreto di irreperibilità che avrebbe giustificato la notifica dell’estratto contumaciale al difensore nelle forme di cui all’art. 161 C.P.P., invece che al condannato.
Il Giudice dell’esecuzione, nel respingere la richiesta del Markovic, ha rilevato che la notifica dell’estratto contumaciale deve essere eseguita all’imputato e non anche al difensore o ai difensori e che nella specie, poiché l’imputato non era stato reperito nel domicilio eletto, l’estratto era stato notificato al difensore di fiducia che risultava dal decreto di citazione a giudizio (avv. Marchese), a norma dell’art. 161 C.P.P., non dovendo essere emesso alcun decreto di irreperibilità e neppure la notificazione dell’estratto contumaciale all’eventuale codifensore dell’imputato. Ha proposto ricorso per cassazione il Markovic denunciando violazione degli articoli 96, 161 e 548 C.P.P. per avere il giudice dell’esecuzione ritenuto corretta la notificazione dell’estratto contumaciale al solo avvocato Marchese, mentre invece, essendo l’imputato assistito da due difensori, doveva essere eseguita ad entrambi, a norma dell’art. 548 comma 3 C.P.P., posto che il termine per la proposizione dell’appello decorreva dall’ultima notifica al difensore cosicché l’omessa notifica dell’avviso di deposito ad uno dei due difensori di fiducia rendeva inoperante nei suoi confronti il termine per presentare l’appello.

Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.

La notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza è nella specie correttamente avvenuta, a norma dell’art. 161 comma 4, C.P.P. presso il difensore, avendo l’ufficiale giudiziario specificamente attestato nella relata di notifica presso il domicilio eletto, non andata a buon fine, che l’imputato non era stato reperito nel domicilio eletto per cui la notificazione veniva eseguita mediante consegna al difensore.
La tesi del ricorrente per cui, onde eseguire la notificazione mediante tale forma, sarebbe stato necessario emettere previamente il decreto di irreperibilità non trova alcun supporto nella legge processuale poiché il decreto di irreperibilità è previsto dall’art. 159 C.P.P. qualora non sia stata possibile eseguire la prima notificazione all’imputato non detenuto e non anche nel caso in cui l’imputato sia a conoscenza del procedimento ed abbia eletto domicilio nominando addirittura, come nel caso in esame, un difensore di fiducia, cui dovranno essere consegnate le notificazioni qualora divenga impossibile la notificazione nel domicilio eletto per non avere l’imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso (v. Cass. 21.4.2000 n. 4956).
Tale notificazione, anche se avvenuta a mani di uno soltanto dei due codifensori dell’imputato, non seguita dalla impugnazione della sentenza, ha poi determinato il passaggio in giudicato della sentenza.
La giurisprudenza consolidata ritiene infatti che, in tema di notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell’ari. 161,comma 4, C.P.P., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione, la notificazione deve ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l’uno o l’altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell’interessato ad una duplice notificazione dell’unico atto (v. Cass. 6.2.2002 n. 4552). Ciò in quanto il difensore riceve in tal caso la notificazione non in veste di uno dei due difensori, aventi entrambi diritto alla notificazione degli atti che li interessano a fini difensivi, bensì in sostituzione dell’imputato non più reperito nel domicilio eletto.
La necessità della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza ad entrambi i difensori, qualora l’imputato abbia nominato due difensori di fiducia, riguarda invece la ipotesi, diversa da quella della notificazione dell’estratto contumaciale, della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza, eventualmente non depositata nei termini, da eseguirsi anche ai difensori in quanto tali, al fine del decorso dei termini per di deposito dei motivi di impugnazione (art. 548 comma 2 C.P.P.); questione, questa, che però non ha costituito oggetto del giudizio di esecuzione, poiché non era in contestazione in quel giudizio e non può pertanto costituire oggetto del giudizio di legittimità in cui non possono essere dedotte doglianze che non siano state introdotte nel giudizio di merito.
La giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi della nullità della notificazione dell’estratto contumaciale e che riguarda la diversa ipotesi della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza (che in effetti deve essere eseguita ad entrambi i difensori, quando l’imputato abbia due difensori di fiducia) non attiene quindi al caso in esame in cui non è in contestazione la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza bensì la notificazione dell’estratto contumaciale, quest’ultima correttamente avvenuta mediante notificazione ad uno dei codifensori a norma dell’art. 161 C.P.P..
Si deve pertanto rigettare il ricorso perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005

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