(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 30/11/2020-05/2021, n. 182)
In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.

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[OMISSIS]

1. Con decreto deliberato il 25 febbraio 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato — salvo che in punto di durata della misura di prevenzione personale, ridotta ad anni due – il decreto del 15/11/2017 con il quale il Tribunale di Latina aveva applicato a (Omissis) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di (Omissis) e la confisca dei beni intestati alla moglie (Omissis), ai figlio (Omissis) e (Omissis) e a varie società, nonché, con decreto integrativo del 13/03/2018, la confisca di altri beni. 2. Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto attraverso il difensore e procuratore speciale (Omissis), (Omissis) e i terzi interessati, articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia inosservanza dell’art. 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, nell’individuare le condotte integranti il presupposto della pericolosità, la Corte di appello ha fatto riferimento non a elementi di fatto, bensì a generiche prospettazioni di realizzazione di illeciti, mai verificati, né accertati, sicché la motivazione sul punto è apparente, laddove le conclusioni del perito nominato in appello presentano vuoti e omesse valutazioni di atti ritualmente prodotti dalla difesa.

2.1. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), cit. non supera il vaglio di conformità costituzionale, richiamando concetti indeterminati ed altre generiche indicazioni, sicché i profili di indeterminatezza rilevati dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale non possono che essere estesi anche alla fattispecie in esame.

2.2. Il decreto impugnato non ha comunque recepito i contenuti della disposizione di cui all’art. 1, lett. b), cit. così come definiti dalla Corte costituzionale, avendo dato atto non già di delitti commessi dal proposto, dell’arco temporale di riferimento e dell’esistenza di profitti riconducibili ai delitti stessi, ma di vicende relative ad indagini penali il cui esito non è mai stato una pronuncia di condanna, come si desume dal certificato penale, quali: 1) la perquisizione nell’officina del proposto del 19/11/1993, di cui la Corte non indica alcuno sviluppo processuale; 2) il procedimento per riciclaggio di un autocarro risalente al 1994, conclusosi con un’archiviazione; 3) la vicenda del 1997 relativa a veicoli industriali sinistrati oggetto di un procedimento archiviato; 4) un episodio di ricettazione del 1997 per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione; 5) i rapporti del 1997 con (Omissis) , privi di alcuna verifica penale; 6) un procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, all’esito del quale il proposto è risultato estraneo ai fatti; 7) una contravvenzione in materia di acque reflue del 2008; 8) un procedimento archiviato per un’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando tabacchi risalente al 2002; 9) una violazione in materia fiscale di cui il proposto non ha mai avuto alcuna comunicazione; 10) un’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni definito con remissione di querela; 11) un processo del 2009 per “frodi carosello”, nel quale il proposto è stato raggiunto da misura cautelare (ma non per il reato associativo), ancora pendente in primo grado; 12) una denuncia dei Carabinieri di (Omissis) del (Omissis) di cui non vengono indicati gli estremi processuali; 13) un procedimento che ha visto il proposto condannato per ricettazione, non ancora fissato in Cassazione.

2.3. In ordine alla ritenuta sproporzione patrimoniale, nei confronti del proposto non risultano accertamenti fiscali, laddove il decreto impugnato enfatizza il “condono tombale” che, come riferito anche dal perito nominato dalla Corte di appello, non rispondeva necessariamente a un’evasione fiscale.

2.4. In ordine al rapporto temporale tra le condotte delittuose e l’illecita accumulazione patrimoniale, il decreto impugnato afferma apoditticamente che il proposto avrebbe svolto attività delittuosa per 25 anni, ma non indica i riferimenti alle relative condanne, laddove neppure il richiamo ai procedimenti pendenti consente di individuare l’abitualità necessaria ad integrare il requisito in esame.

2.5. In ordine alla posizione dei terzi, l’esistenza di un unico centro di spesa, ruotante intorno al proposto, conferma che l’attività non è mai stata delegata a terzi, quasi per occultarla.

2.6. Il ricorso denuncia altresì violazione dell’art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011 in ordine alla durata della misura e alla cauzione.

3. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione (Omissis) e i terzi interessati con un ulteriore atto, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. (Omissis) , articolando nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

1. I ricorsi, per le parti e nei termini di seguito indicati, devono essere accolti.

2. Le questioni poste dai ricorrenti impongono, in via preliminare, una i ricognizione dei temi concernenti la natura e la valenza degli elementi fattuali posti a sostegno del giudizio di pericolosità e del loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolti con riguardo ad essi in sede penale.

2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare,

«il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo “constatativo” rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge»;

con particolare riferimento alla “fase constatativa” e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza di precise disposizioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4).

2.2. E’ in questa prospettiva che deve essere ricostruito il quadro composito dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento prevenzione.

Muovendo dall’ipotesi della sentenza assolutoria in sede penale, è stato puntualmente rilevato che «se è vero che l’autonomia del procedimento di prevenzione – rispetto a quello penale – consente in termini generali la valutazione del “fatto” comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosità è pur vero che tale affermazione esige da un lato la “effettività” di una autonoma valutazione, […] ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosità “prevenzionale” che si ipotizza sussistente»;

invero, «il principio della “autonoma valutazione” (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è […] affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all’organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis), la diversità di apprezzamento, nei due settori dell’ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità – ove accertate – pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità)», laddove «nel settore della pericolosità “semplice” [come con riguardo alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), che viene in rilievo nel caso di specie: n.d.r.] molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività […], una simile operazione», posto che «se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale – e ciò sia in rapporto all’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo – manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie»;

di qui il principio di diritto secondo cui «in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito» ed ostandovi il «principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell’ordinamento e di non contraddizione» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 – 22)

Il principio di diritto appena richiamato ha trovato conferme nella successiva giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, sicché detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell’esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l’unico limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»).

5. Le doglianze relative al giudizio di pericolosità (secondo motivo del primo atto di impugnazione; terzo, quarto, quinto e ottavo motivo del secondo atto di impugnazione), che possono essere esaminate congiuntamente, sono in parte fondate.

5.2. Devono, invece, essere accolte le censure relative agli altri fatti valorizzati dal decreto impugnato ai fini del giudizio di pericolosità.

Per alcuni di essi lo stesso decreto impugnato dà atto dell’esito processuale in termini di sentenza assolutoria: si tratta dell’episodio del 12/09/1997, per il quale il decreto impugnato segnala che (Omissis) è stato assolto per non aver commesso il fatto, sicché sono fondate le doglianze proposte, in parte qua dal secondo motivo del primo atto di impugnazione e dall’ottavo motivo del secondo atto di impugnazione (nella parte relativa ai processi definiti con assoluzione).

Sembra sfociato in una pronuncia assolutoria anche il procedimento (Omissis) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), rispetto al quale il decreto impugnato segnala che un coimputato si era “accollato” l’intera responsabilità del fatto, così consentendo al proposto di “sottrarsi” ad ogni responsabilità: il decreto svolge una serie di considerazione al riguardo, ma, se confermato, l’esito assolutorio per non aver commesso il fatto precluderebbe la valutazione degli elementi relativi al processo in questione da parte del giudice della prevenzione.

Nel caso, invece, del procedimento nel cui ambito fu disposta, il 19/11/1993, la perquisizione dell’officina del proposta, il decreto richiama una sentenza di primo grado, senza precisarne il segno e senza dar conto degli sviluppi processuali (limitandosi a far riferimento alla trasmissione del processo in Corte di appello); nei termini indicati, coglie nel segno il secondo motivo del primo atto di impugnazione, risultando, in buona sostanza, apparente la motivazione del decreto impugnato.

Rilievo, questo, riferibile anche ad altri casi in cui la Corte di appello fa riferimento a procedimenti archiviati, sottraendosi, però, alla necessaria valutazione degli effettivi contenuti del provvedimento archiviativo, il che rende del pari apparente la motivazione: si tratta del procedimento relativo alla perquisizione del 03/05/1994 (che il decreto impugnato indica come archiviato, senza ulteriori rilievi), del procedimento risalente al 01/03/1997 (rispetto al quale la Corte distrettuale fa riferimento ad una richiesta di archiviazione) e del procedimento (Omissis) (associazione per delinquere finalizzata alla truffa), rispetto al quale la Corte di appello si limita a riportare, definendolo sintetico, un brano della richiesta di archiviazione.

Con riguardo ai rapporti intrattenuti nel 1997 con (Omissis) , il decreto impugnato fa riferimento alla frequentazione di noti pregiudicati, senza indicare alcuna “categoria di delitto” legittimante il giudizio di c.d. pericolosità generica ex art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011: sono dunque fondati, per questa parte, il secondo motivo del primo atto di impugnazione e il terzo e il quarto motivo del secondo ricorso.

Motivi, questi, che devono essere accolti anche in relazione al procedimento del 2008 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla condanna per scarico abusivo di acque reflue industriali e alla denuncia del 2011 per traffico illecito di rifiuti, rispetto ai quali il decreto impugnato non dà conto della ascrivibilità al proposto di delitti che abbiano prodotto redditi in suo favore.

Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame sulla pericolosità del proposto alla luce dei princìpi di diritto richiamati.

6. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione».

P.Q.M.

annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.

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