Le Sezioni Unite hanno stabilito che la revoca della custodia cautelare non può essere disposta sulla base di una valutazione concentrata esclusivamente sulla corrispondenza della durata dell’applicazione della misura ad una percentuale, rigidamente predeteriminata in ragione di un criterio aritmetico, della pena già irrogata all’imputato nel corso del giudizio di merito o che si presume potrà essergli inflitta all’esito dello stesso giudizio, prescindendo in tal modo da ogni ponderazione della persistenza delle esigenze cautelari.

La Corte ha peraltro precisato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 31 marzo – 22 aprile 2011, n. 16085)
 

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