La disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice dell’ordinamento militare consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione (giammai l’applicazione ex novo a distanza di tempo) della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio massimo di durata previsto per i dipendenti pubblici dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990; ciò a condizione che l’Amministrazione attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti e adduca una specifica motivazione, con la quale si valuti specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare.

(Consiglio di Stato, Sez. 4^ – sentenza 26/03/2020, n. 2109)


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OMISSIS
sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Luigi Milani e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale G. Mazzini, 73;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Prima, n. OMISSIS, resa tra le parti, concernente la misura della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue.
L’odierno appellato, all’epoca dei fatti vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, è stato sospeso dal servizio a titolo obbligatorio in data 15 gennaio 2008, in quanto tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di OMISSIS.
In data 2 febbraio 2008, a seguito della sostituzione della misura custodiale con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’Amministrazione del Corpo ha disposto, nei suoi confronti, la sospensione precauzionale dal servizio a titolo facoltativo.
Decorso il quinquennio previsto dalla legge (art. 9 della l. n. 19 del 1990), a decorrere dal 2 febbraio 2013 l’appellato è stato riammesso in servizio ed impiegato presso diversa sede, con mansioni amministrative.
Quindi, in data 1 gennaio 2017 l’appellato è transitato nei ruoli dell’Arma dei carabinieri con il grado di vice brigadiere, ai sensi del d.lgs. n. 177 del 2016.
In data 17 settembre 2018 il Tribunale di OMISSIS lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di falso ideologico in atto pubblico, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque: la motivazione è stata depositata in data 5 marzo 2019.
L’Amministrazione militare, previa contestazione degli addebiti notificata in data 12 marzo 2019, ha, con provvedimento del 19 aprile 2019, disposto nei confronti dell’interessato la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi dell’art. 919, comma 3, lett. a) e 917, comma 1, codice dell’ordinamento militare.
2. L’interessato ha impugnato il provvedimento avanti il T.a.r. per la Puglia, che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza penale di condanna (impugnata in appello dall’interessato), il provvedimento dell’Amministrazione violi il disposto dell’art. 18, comma 12-quater, d.lgs. n. 177 del 2016, a tenore del quale “per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l’Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
3. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che il provvedimento gravato non abbia natura disciplinare, bensì cautelare, con conseguente inapplicabilità della disposizione citata dal Tribunale.
3.1. L’appellato si è costituito in resistenza, ribadendo di svolgere, sin dal 2013, compiti meramente amministrativi e riproponendo, altresì, i motivi assorbiti in prime cure, vertenti:
– sulla necessaria continuità fra la scadenza del quinquennio dell’originaria sospensione facoltativa e la successiva ulteriore sospensione ex art. 919, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, in tesi strutturalmente volta ad evitare il rientro in servizio dell’interessato;
– sull’assenza, nell’atto impugnato, di una congrua motivazione.
L’Amministrazione, dopo aver rinunciato, alla camera di consiglio del 17 ottobre 2019, all’istanza cautelare formulata in ricorso, ha riproposto l’istanza a seguito dell’intervenuta ricezione di una diffida dell’appellato tesa ad ottenere, in esecuzione del decisum di prime cure, la riammissione in servizio: l’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 118 del 17 gennaio 2020.
Il ricorso, quindi, è stato discusso alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, in vista della quale il solo appellato ha versato in atti brevi difese scritte.
4. Il decisum di prime cure deve essere confermato, sia pure all’esito di un diverso percorso motivazionale.
5. Il motivo di appello svolto dall’Amministrazione, infatti, è fondato.
Il provvedimento impugnato ha carattere cautelare, per cui non è invocabile l’art. 18, comma 12-quater, d.lgs. n. 177 del 2016, disposizione testualmente e logicamente riferita soltanto all’adozione di provvedimenti di carattere disciplinare, con i quali, in sostanza, si applicano in via definitiva sanzioni disciplinari, e non mere misure interinali, quale quella disposta nella specie.
La motivazione del Tribunale, pertanto, non è condivisibile, posto che la norma richiamata disciplina l’esercizio di un potere diverso da quello speso nella specie.
6. E’, di converso, fondata la censura di violazione dell’art. 919, comma 3, del codice, svolta dall’appellato in prime cure e qui riproposta.

Il Collegio osserva che la ratio della disposizione è quella di evitare il rientro in servizio del militare coinvolto in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”.

Come è noto, l’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 (introducendo una clausola di garanzia avente portata generale – cfr. Corte cost. n. 206 del 1999) ha definito in cinque anni il periodo massimo di sospensione cautelare dei pubblici dipendenti.
La disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice, invece, consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio di ordinaria durata, a condizione che l’Amministrazione:

  • attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti;
  • confezioni una specifica motivazione, che valuti “specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”.

In sostanza, la disposizione, specifica per l’impiego militare, attribuisce all’Amministrazione, allorché un appartenente al Corpo sia imputato in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”, il potere, di natura lato sensu cautelare, di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull’immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo stesso.

Ne consegue che, nella specie, difettava ab imis il primario presupposto per la spendita del potere de quo, atteso che l’appellato, dopo aver subito cinque anni di sospensione, era già stato riammesso in servizio sin dal febbraio 2013, ossia ben sei anni prima, ed aveva continuato ininterrottamente, da allora, a prestare servizio dapprima nel Corpo Forestale dello Stato, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, nell’Arma dei carabinieri.
Nella situazione di causa, dunque, il potere è stato utilizzato non per protrarre una condizione di sospensione ancora in essere, pur se prossima all’ordinario termine massimo di durata, ma per disporla impropriamente ex novo, oltretutto a distanza di ben sei anni dal rientro in servizio dell’interessato.

Non può non evidenziarsi, inoltre, che il Corpo Forestale dello Stato è confluito nell’Arma dei carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017, per cui già da tale data la condizione dell’appellato (che, da allora, rivestiva ad ogni effetto lo status militare) era nota all’Arma stessa o, comunque, era ab initio agevolmente conoscibile, mediante la consultazione dei relativi documenti di servizio.
7. L’accoglimento della censura de qua è sufficiente a lumeggiare l’illegittimità del provvedimento: può, quindi, essere omesso lo scrutinio dell’ulteriore censura svolta in prime cure e qui riproposta dall’appellato, relativa all’asserita difettosa rappresentazione, da parte dell’Amministrazione, delle circostanze eccezionali ostative alla sua permanenza in servizio.
8. In conclusione, il Collegio rigetta l’appello, confermando l’annullamento dell’atto impugnato disposto in prime cure, sia pure con diversa motivazione.
9. La peculiarità della vicenda, connotata dal transito dell’appellato da un’Amministrazione civile ad una militare, nonché le motivazioni poste a base del rigetto dell’appello suggeriscono la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello, ai sensi di cui in motivazione.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020.

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