In tema di mandato di arresto europeo, sussiste il motivo ostativo alla consegna di cui all’art. 18, comma primo, lett. o), della L. n. 69/2005, quando nei confronti della persona ricercata dall’autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l’ipotesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Bulgaria per fatti di reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di consegna, dovendo la Corte distrettuale verificare la coincidenza delle condotte descritte nel m.a.e. con quelle, apparentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di condanna di primo grado, pronunciata in Italia nei confronti della medesima persona ricercata dall’autorità bulgara.

(Cass. penale Sez. VI, sentenza 16 – 23 novembre 2010, n. 41370)
 

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