Se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 c.p.p., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione.
(Cass. Penale Sez. 2^, sentenza 14 settembre – 4 ottobre 2017, n. 45630)

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