Per determinare la decorrenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, in caso di procedimenti oggettivamente e soggettivamente complessi, relativi cioè a fatti e soggetti diversi, iscritti formalmente sotto lo stesso numero d’ordine del registro delle notizie di reato ma in momenti temporalmente differenti, occorre avere riguardo al criterio generale desumibile dal comma 2 dell’articolo 335 c.p.p., in base al quale, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di “aggiornamento” dell’iscrizione, ma di una “nuova ed autonoma iscrizione”, alla quale corrisponde un distinto e autonomo termine per l’espletamento delle corrispondenti indagini, a nulla rilevando che tale nuova iscrizione sia apposta in calce a quella originaria e conservi il medesimo numero d’ordine.
(Da queste premesse, la Corte ha ritenuto utilizzabil, perché compiute nei termini di durata previsti dalla legge, le indagini relative al ricorrente, la cui posizione era stata oggetto di una nuova e autonoma iscrizione nell’ambito di un procedimento penale, precedentemente iscritto, concernente fatti e soggetti diversi).
(Cass. Pen. Sez. VI, 19 gennaio 2009, n. 1876 – ric. Greco)