Il giudice di appello, quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile, per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato – in base all’art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia – alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Si deve dunque affermare il seguente principio di diritto: il giudice di appello che intenda rovesciare la valutazione di attendibilità di un teste e porre le sue dichiarazioni a base di una pronuncia di condanna pronunciata per la prima volta, deve procedere all’escussione del teste nel contraddittorio delle parti, pur in presenza di ulteriori significative emergenze istruttorie.
(Cass. Penale, Sez. Feriale, sentenza 11 settembre – 23 dicembre 2014, n. 53562)

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