La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e, per l’efffetto, ha confermato la possibilità per gli avvocati di proporre la domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine degli avvocati, al cui albo sono iscritti al momento di proposizione della domanda stessa.

Testo integrale sentenza (fonte: www.cortecostituzionale.it)

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