Nel valutare la sussitenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 483 cod. pen. il Giudice dovrà considerare le modalità di compilazione dell’autocertificazione, la natura della falsità, nonché l’esito della procedura di concorso e potrà addivenire all’assoluzione per carenza di dolo laddove la dichiarazione falsa sia stata resa giammai in forma consapevole o volontaria, ma per errore, dovuto al più a colposa imprecisione.
(Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Bocola, sentenza 2 aprile 2015, in proc. 6969/14)


Testo integrale sentenza (avv. Gino Salvatori)