In tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente ovvero nel caso di ricettazione se non alla data del furto a quella nella quale l’imputato ha allegato di aver acquistato la disponibilità del mezzo.
(Cass. Pen. Sez. II,  sentenza 16 maggio – 13 agosto 2014, n. 35662)


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