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	<title>Dottrina - Osservatorio Penale</title>
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	<title>Dottrina - Osservatorio Penale</title>
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		<title>La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Coronavirus: presupposti e limiti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[datore lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Daniele Pomata Il deflagrare dell’epidemia di Covid-19 comporterà, tra le molteplici conseguenze, anche quella di modificare la nozione giuridica stessa del concetto di “sicurezza sul luogo di lavoro” cui la nostra normativa fa riferimento. Quello degli obblighi di sicurezza che, a vario titolo, gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui, come noto, il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h2><strong><span style="color: #000080;">di Daniele Pomata</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il deflagrare dell’epidemia di Covid-19 comporterà, tra le molteplici conseguenze, anche quella di modificare la nozione giuridica stessa del concetto di “sicurezza sul luogo di lavoro” cui la nostra normativa fa riferimento.<br />
Quello degli obblighi di sicurezza che, a vario titolo, gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui, come noto, il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro.<br />
<span id="more-6078"></span><br />
Ciò, come noto, comportava già, prima dell’emergenza Covid-19, un onere piuttosto gravoso in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonchè a provvedere, tra l’altro, all’adeguata formazione del personale.L’emergenza Covid-19 tuttora in atto ha posto tutti noi al cospetto di un rischio evidentemente imprevisto (ancorchè oggettivamente non imprevedibile, quantomeno dagli organi sanitari a ciò deputati) e di natura peculiare perché, lungi dall’essere relegato, come avviene per la quasi totalità degli altri fattori di rischio, a specifiche attività lavorative, incombe potenzialmente su tutti noi e, ovviamente, sulla pressochè totalità dei lavoratori.</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000080;">Con il presente contributo ci proponiamo dunque, con taglio il più possibile pratico e conciso, di fornire risposta agli imprenditori/datori di lavoro che, nell’arco delle ultime settimane, hanno richiesto delucidazioni in merito ai profili di responsabilità in cui potrebbero incorrere nella malaugurata ipotesi in cui un loro dipendente (o anche un terzo) dovesse contrarre l’infezione Covid-19 sul luogo di lavoro</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’eco mediatica suscitata da alcune inchieste giudiziarie attualmente in corso presso diverse Procure italiane, volte ad accertare eventuali responsabilità per il contagio di ospiti di R.S.A. e aziende ospedaliere, fa comprendere che la preoccupazione degli imprenditori non è infondata e che verosimilmente i controlli sull’osservanza delle relative misure di sicurezza si intensificheranno nei prossimi mesi.<br />
Il quadro normativo cui occorre fare riferimento riposa principalmente su due note disposizioni normative che, oramai da diversi anni, disciplinano, rispettivamente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).<br />
Si tratta, come anzidetto, di norme le cui prescrizioni sono – generalmente &#8211; già note agli imprenditori, non fosse altro per le conseguenze di natura penale che prevedono in capo al legale rappresentante in caso di loro inosservanza.<br />
Il quadro così tratteggiato si completa se alle predette disposizioni normative, in funzione integrativa delle medesime, affianchiamo la pluralità di interventi di rango secondario (circolari, linee guida, protocolli, ecc.) emanati proprio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sui luoghi di lavoro, di cui proveremo a fornire un quadro sintetico.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/04/Responsabilità-penale-datore-di-lavoro-Coronavirus.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><strong>Testo integrale articolo</strong></span></a></p>
</div>
</div>
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		<title>Il processo penale o è pubblico &#8230; o non è!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Anastasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 21:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[processo da remoto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È affermazione ricorrente in questi giorni quella secondo la quale, finito l’attuale travagliato periodo emergenziale, non saremo più gli stessi. Tale realtà ineliminabile evidenzia, a ben vedere, un’importante opportunità: quella, cioè, di tornare ad essere meglio di prima, da ogni punto di vista. Ed infatti quando nei primi recenti provvedimenti normativi per il contrasto dell’epidemia [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È affermazione ricorrente in questi giorni quella secondo la quale, finito l’attuale travagliato periodo emergenziale, non saremo più gli stessi. Tale realtà ineliminabile evidenzia, a ben vedere, un’importante opportunità: quella, cioè, di tornare ad essere meglio di prima, da ogni punto di vista.<br />
Ed infatti quando nei primi recenti provvedimenti normativi per il contrasto dell’epidemia da Covid-19 si sono affacciati riferimenti ad attività giudiziarie da svolgersi da remoto, mi sono detto che sarebbe stata una buona, e forse irripetibile, occasione per una rivoluzione digitale ed informatica che tarda ad affermarsi nel processo penale.<br />
<span id="more-6042"></span><br />
Devo premettere che chi scrive è favorevole a dare, anche in ambito processuale, il più ampio ingresso all’alleggerimento e alle facilitazioni che la tecnologia può offrire, purché, dal punto di vista metodologico, non seminato nell’emergenza, ma meditato dalla politica a seguito dell’approfondita ponderazione da parte dell’intero settore giudiziario (Magistratura, Avvocatura, e Amministrazione).<br />
Non c’è dubbio che il pericolo più grande della pandemia in atto risieda proprio nel facilitare la strumentale e progressiva restrizione degli spazi di libertà dietro lo schermo della tutela pubblica della salute.</p>
<blockquote>
<h5><em><span style="color: #000080;">Ebbene, se l’occasione di “alleggerimento” delle forme e degli strumenti utili alla macchina processuale non può essere persa, deve dirsi tuttavia che va esclusa la possibilità di un processo penale telematico</span></em></h5>
</blockquote>
<p>L’ipotesi del processo penale telematico è, in vero, così “eversiva” (si potrebbe dire più bonariamente bislacca) da porre una miriade di problemi normativi sia in senso verticale (in punto di gerarchia delle fonti) che orizzontale (di provvedimenti e normative che operano in ambiti diversi, anche spaziali e temporali), nonché una serie potenzialmente infinita di questioni applicative; questioni tutte che non potrebbero qui essere trattate con sufficienza esaustività. Poche riflessioni possono bastare.<br />
C’è una norma di chiusura nella nostra Carta costituzionale posta all’art. 139 che recita: &lt;&lt;La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale&gt;&gt;; ciò significa che la nostra Costituzione o è repubblicana o non è!<br />
La divagazione rispetto al tema in questione è solo apparente perché, per analogia retorica, aiuta in realtà a comprendere anche a un profano un punto fondamentale che porta ad escludere ontologicamente la possibilità di celebrare un processo in videoconferenza.<br />
L’art. 101 della Costituzione stabilisce che &lt;&lt;La giustizia è amministrata in nome del popolo&gt;&gt;. Non a caso la sentenza con cui il Giudice condanna l’imputato alla carcerazione viene emessa “In nome del popolo italiano”.<br />
Per tale ragione è previsto che il dibattimento, che nella nostra opzione codicistica è sinonimo di “processo”, nella sua forma ordinaria è, salvo rarissime eccezioni, “pubblico”!</p>
<blockquote>
<h5><em><span style="color: #000080;">Attraverso la pubblicità la collettività controlla che la giurisdizione venga esercitata legalmente e con trasparenza, essendo la restrizione della libertà individuale l’extrema ratio nel nostro ordinamento</span></em></h5>
</blockquote>
<p>Similmente al principio costituzionale sopra esposto può quindi affermarsi che “il processo penale o è pubblico o non è!<br />
Ma si dà il caso che il primo principio che verrebbe irrimediabilmente ad essere sacrificato laddove questo progetto si affermasse è il proprio quello di rango costituzionale della “pubblicità del processo”.<br />
Se oggi qualsiasi cittadino può recarsi in tribunale ed assistere ad ogni processo al quale sia interessato per qualsivoglia personalissimo motivo, non v’è attualmente, né è prevedibile nel prossimo futuro, tecnologia che assicuri l’esercizio di una simile facoltà.<br />
In secondo luogo, il processo penale in quanto di pertinenza dello Stato è integralmente pubblico: pubblici sono i soggetti che lo muovono, ma pubblici sono anche i locali dove la “liturgia” processuale viene celebrata.<br />
E nel processo penale da remoto questa qualificazione manca.</p>
<h5><em><span style="color: #000080;">E non tanto perché il locus dove si agitano gli attori del processo da remoto venga necessariamente smaterializzato, ma perché almeno parte di questi, singolarmente e fisicamente, interverrebbero da luoghi “privati”, sottratti all’autorità statuale</span></em></h5>
<p>Non è un problema nominalistico: nel dibattimento <em>(</em>ma evidentemente non tutti concordano!<em>)</em> la forma è sostanza.<br />
Ed infatti entro i locali<em> “</em>consacrati<em>”</em> alla celebrazione del processo penale lo Stato esercita direttamente tutti i controlli e i poteri atti a garantire la legalità, la trasparenza e l’efficienza dello svolgimento del processo <em>(dall’esigenza di salvaguardare la genuinità della testimonianza, alla tutela dei minorenni, alla salvaguardia delle persone offese da determinati reati, ecc.)</em> e a garantire l’ordine pubblico. Cose trascurabili, insomma.<br />
Con il processo telematico, celebrantesi dagli studi legali (ma &#8211; perché no! &#8211; anche da casa degli imputati agli arresti domiciliari, dei testimoni, dagli studi dei consulenti, dei periti ecc.)[1], simili caratteri mancherebbero e così le correlate garanzie.<br />
Ma non basta, sullo stesso piano, allo stato si pongono problemi enormi afferenti alla privacy, determinata dall’utilizzo ai fini dello svolgimento della “videoconferenza”[2] a strumenti e piattaforme facenti capo a multinazionali del web che trattano i dati così raccolti su uno o più server dislocati all’estero (e sottoposti a specifica legislazione) secondo proprie <em>policy</em>, assolutamente inadeguate ai fini preposti.</p>
<blockquote>
<h5><em><span style="color: #000080;">Lo strumento telematico, quello che più conta, male si presta a soddisfare i principi di immediatezza e concentrazione che si fondano a loro volta sull’oralità. Parliamo del cuore del processo</span> </em></h5>
</blockquote>
<p>Molti in questi giorni si sono spesi sulla tematica con conclusioni che sono, o almeno dovrebbero essere, ovvie.<br />
Il problema, principale ed insuperabile, è la scarsa efficacia rappresentativa in tale forma del dato sensoriale e conoscitivo da apprendersi da parte del giudice al fine della formazione del proprio convincimento, e ancor prima dalle parti processuali (nonché dai testimoni, consulenti, periti ecc.) per una loro piena ed utile partecipazione processuale.<br />
Ciò a tacere d’ogni problema di tipo pratico: caduta della connessione, insufficienza della banda disponibile, risoluzione della telecamera, accuratezza del file audio, ritardo nella trasmissione del segnale, corruzione dei file scambiati ad horas tra le parti per il necessario esame<em>.</em></p>
<blockquote>
<h5><em><span style="color: #000080;">Il processo penale è un’attività corale che mira a rievocare il fatto storico ed i suoi protagonisti, e questa operazione riesce solo attraverso la continua e incessante interazione degli attori processuali sotto lo sguardo attento del giudice</span></em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Se questo è vero si dovrebbe spiegare, in disparte dell’enorme problema della sufficiente possibilità dell’imputato di interagire con il suo difensore, come la <em>“</em>videoconferenza processuale” possa salvaguardare l’integrità, efficacia, genuinità della testimonianza (il mezzo di prova per antonomasia), o del confronto, o, ancora, di un riconoscimento.<br />
E quale dovrebbe essere la verbalizzazione/documentazione dell’attività processuale compiuta in tali forme?<br />
Insomma, le questioni sono tante e, per ciò che riguarda il processo ordinario, tutte conducono ad un&#8217;unica conclusione.<br />
Che si sia cominciato a parlare della necessità di informatizzare il processo resa evidente dall’emergenza in atto, tuttavia, rimane un fatto assolutamente positivo (anche se risultati inimmaginabili sono conseguibili con interventi normativi assai più modesti: si pensi all’utilizzo generalizzato della p.e.c. e della firma digitale o alla circolazione degli atti processuali da remoto).<br />
L’importante è che non se ne facciano bandiere per contrapposizioni insensate poiché la posta in gioco è un bene comune dal valore incommensurabile.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em><span style="color: #000080;">Non si tratta di “conservare” ma di “garantire”</span></em></h5>
</blockquote>
<p>Soprattutto è auspicabile che l’opinione pubblica capisca che la questione non riguarda soltanto gli avvocati.<br />
Il processo penale è proprio come il covid-19, non guarda in faccia a nessuno: arriva quando meno te lo aspetti e l’esito dipende dall’efficienza del sistema che se ne occuperà!</p>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/processo-penale-da-remoto-la-fine-delloralita-il-tramonto-della-liturgia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong><span style="color: #000080;">#NOALPROCESSOPENALEDAREMOTO</span></strong></a></h5>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
[1] È evidente che solo ipotizzando una completa autonomia d’intervento dei vari soggetti che devono intervenire all’udienza si realizzerebbe con pienezza d’utilità la celebrazione da remoto. Laddove parte di questi dovessero spostarsi in tutto o in parte in luoghi appositamente deputati alla partecipazione al processo l’utilità comincerebbe a divenire nella pratica assai modesta.</p>
[2] Almeno per ciò che riguarda quanto sin qui proposto.</p>
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		<title>Pemessi premio e art. 4bis: la pericolosità sociale diventa relativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[ergastolo]]></category>
		<category><![CDATA[penitenziario]]></category>
		<category><![CDATA[permesso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale, a seguito dell’udienza del 22 ottobre 2019, in cui era chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale sollevate sia dalla Corte di Cassazione che dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in merito alla legittimità dell’articolo 4 bis O.P. in relazione alla possibilità di accesso al beneficio del permesso premio anche [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, a seguito dell’udienza del 22 ottobre 2019, in cui era chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale sollevate sia dalla Corte di Cassazione che dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in merito alla legittimità dell’articolo 4 bis O.P. in relazione alla possibilità di accesso al beneficio del permesso premio anche per il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, si è pronunciata accogliendo le questioni.<br />
<span id="more-5723"></span><br />
Di seguito il comunicato pubblicato sul sito della Corte Costituzionale:<br />
“La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario <span style="color: #545457;"><strong>nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia</strong></span>,<strong><span style="color: #545457;"> anche se sono stati acquisiti </span><span style="color: #545457;"><strong>elementi tali da escludere sia l’attualità della p</strong>artecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata</span></strong>. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo&#8221;.<br />
In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).<br />
In virtù della pronuncia della Corte, <strong><span style="color: #545457;">la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa</span></strong> e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.<br />
Si apre, in questo modo, un varco sulla valutazione della pericolosità sociale del detenuto, che fino ad oggi, non veniva affrontata in quanto il magistrato di sorveglianza si limitava a dichiarare l’inammissibilità della richiesta di permesso in assenza di collaborazione.<br />
La condotta di collaborazione, infatti, era l’unico strumento che consentiva l’accesso al beneficio indicato.<br />
Tuttavia appare importante rammentare le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, la quale evidenzia come la considerazione della condotta collaborativa come prova legale ed assenza di pericolosità sociale, in assenza di una valutazione personale del detenuto e del suo percorso, non tiene conto della differenza strutturale tra il permesso premio di cui all’articolo 30-ter O.P. e le altre misure alternative alla detenzione.<br />
Peraltro anche con altra recente pronuncia la Corte Costituzionale aveva evidenziato la illegittimità costituzionale della preclusione ai benefici in assenza di una verifica individualizzata del trattamento e del percorso detentivo in quanto sacrificava l’effettività della finalità rieducativa della pena.<br />
Naturalmente non si introduce nessuna automaticità rimanendo in capo al Magistrato di Sorveglianza il compito di verificare ed accertare, nel dettaglio, il percorso intramurario di ciascun detenuto.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Avv. Giuseppina Massaiu (Foro di Roma)</strong></span></p>
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		<title>Art. 187 CdS: sintomi e rifiuto degli accertamenti</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/art-187-cds-sintomi-e-rifiuto-degli-accertamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 16:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene configurabile il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguenti all’uso di droghe. Ha ritenuto pertanto, sufficiente, ai fini dell’accertamento di responsabilità dell’imputato il dato probatorio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene configurabile il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguenti all’uso di droghe.</p>
<p><span id="more-3935"></span><br />
Ha ritenuto pertanto, sufficiente, ai fini dell’accertamento di responsabilità dell’imputato il dato probatorio di base scientifica (analisi sulle urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (pupille dilatate, stato di ansia e di irrequietezza, difetto di attenzione, detenzione di sostanze stupefacenti).<br />
Va detto che l’orientamento espresso dal massimo organo giudicante, con sentenza n. 43486/2017, appare essere maggiormente repressivo rispetto ad una giurisprudenza di merito (Tribunale di Pesaro, sent. 16 dicembre 2014) la quale riteneva necessario ai fini del riconoscimento di responsabilità dell’imputato, l’esame su sangue, nonché una visita medica che accertasse lo stato di alterazione psicofisica.<br />
<strong>La fattispecie di rifiuto</strong><br />
Maggiore sensibilità mostra la Suprema Corte nella fattispecie di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti prevista dall’articolo 187 comma 8 c.d.s.In un caso in cui l’imputato aveva rifiutato di farsi scortare di notte presso una lontana struttura sanitaria per essere sottoposto a tali accertamenti, la Corte ha ritenuto illegittima la richiesta degli agenti tenuto conto della mancanza di elementi fattuali che lasciassero sospettare uno stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti (sent. n. 12197/2017).<br />
È in gioco il diritto di libertà del cittadino e il rapporto con le Autorità.<br />
A tal proposito si riscontrano altre pronunce sul tema del rifiuto per le ipotesi di cui all’articolo 186 c.d.s. di assoluzione poiché la Corte ha ravvisato un’ingiustificata limitazione di libertà personale dei diritti del cittadino (n. 40758/2017).<br />
La fattispecie di cui all’articolo 187 prevede che gli accertamenti più approfonditi presso le strutture sanitarie possono far seguito ad accertamenti qualitativi preliminari o a ragionevole motivo. In altri termini, la libertà del cittadino può essere compressa di fronte al pericolo nella circolazione stradale allorché sia stato rilevato tramite un test preliminare lo stato di intossicazione conseguente all’abuso di sostanze, oppure vi siano segni manifesti di tale situazione (quelli indicati sopra).<br />
<strong>Un’interessante pronuncia</strong><br />
A tal proposito si segnala una recente pronuncia del G.i.p. di Urbino che fa piena applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte. Il giudice ha ritenuto non univoci e contraddittori i sintomi descritti dalla polizia giudiziaria per ritenere illegittimo il rifiuto dell’interessato.<br />
La polizia giudiziaria aveva riscontrato nel giovane pupille ristrette e ilarità incontrollata e tali elementi non configuravano un ragionevole motivo per procedere all’accompagnamento presso la struttura ospedaliera.<br />
<strong>Conclusioni</strong><br />
La sentenza del Gip di Urbino risulta degna di nota poiché nel rapporto tra autorità e cittadino in relazione allo svolgimento di operazioni di polizia giudiziaria, quali appunto quelle di rilevare lo stato di alterazione del conducente ai sensi dell’art. 187 c.d.s., pone evidenza le criticità del caso.<br />
Sono necessari sintomi inequivocabili che descrivano lo stato di alterazione al fine di accompagnare il conducente presso una struttura ospedaliera, diversamente il rifiuto dell’interessato all’accertamento non appare illegittimo.In conclusione chi scrive ritiene che il giudicante abbia posto su un piano paritetico il rapporto cittadino &#8211; autorità, con ampio rispetto di garanzie e procedure previste per gli accertamenti urgenti e irripetibili.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Avv. Paolo Ghiselli</strong></span></p>
<p><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2018/01/GIP_Urbino.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #99cc00;"><strong>Testo integrale sentenza GIP Urbino</strong></span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/art-187-cds-sintomi-e-rifiuto-degli-accertamenti/">Art. 187 CdS: sintomi e rifiuto degli accertamenti</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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		<title>Depenalizzazione: le direttive alla Polizia Giudiziaria</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/depenalizzazione-le-direttive-alla-polizia-giudiziaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 16:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[depenalizzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Ufficio del Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott. Francesco Menditto, diffonde le direttive per la Polizia Giudiziaria in materia di &#8220;depenalizzazione&#8221;. Scarica il testo integrale (fonte: www.procuralanciano.it)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ufficio del Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott. Francesco Menditto, diffonde le direttive per la Polizia Giudiziaria in materia di &#8220;depenalizzazione&#8221;.<br />
<span id="more-3105"></span></p>
<p><span style="color: #449e1b;"><strong><a style="color: #449e1b;" href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2016/02/10840.pdf" target="_blank">Scarica il testo integrale</a><span style="color: #808080;"> (fonte: www.procuralanciano.it)</span></strong></span></p>
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