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	<title>Reato in Generale - Osservatorio Penale</title>
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	<title>Reato in Generale - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>Associazioni di tipo mafioso delocalizzate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Ferrari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 15:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[associazione mafiosa]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[reati associativi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Seconda Sezione penale ha affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l’operatività della struttura e, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Seconda Sezione penale ha affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l’operatività della struttura e, per l’effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto.</p>
<p><span id="more-8730"></span></p>
<p><strong>(Cass. pen., Sez. 2, n. 47538 ud. 18/11/2022)</strong></p>
<blockquote>
<h5><em>In tema di associazioni di tipo mafioso c.d. delocalizzate, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, con l&#8217;ulteriore precisazione che, a questo fine, «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l&#8217;operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l&#8217;ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge». Si è anche osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l&#8217;associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l&#8217;interesse tutelato dalla norma che giustifica l&#8217;incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell&#8217;interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell&#8217;associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l&#8217;associazione attraverso l&#8217;esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l&#8217;operatività della struttura e quindi della societas sceleris».</em></h5>
</blockquote>
<h4><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/02/TESTO-INTEGRALE-DELLA-SENTENZA.pdf"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA</strong></span></a></h4>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sanzioni amministrative accessorie: obbligo di motivazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 11:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In materia di sanzioni amministrative accessorie si applica al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. (Cass. Pen. Sez. Feriale, sentenza 20-24/08/2020, n. 24023) Con la sentenza in esame la Suprema Corte [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em>In materia di sanzioni amministrative accessorie si applica al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo.</em><br />
<strong>(Cass. Pen. Sez. Feriale, sentenza 20-24/08/2020, n. 24023)</strong></h5>
</blockquote>
<p><span id="more-6217"></span></p>
<p style="text-align: left;">Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha confermato la natura amministrativa delle sanzioni previste dal Codice della Strada relative ai titoli abilitativi alla guida conseguenti la violazione di norme penali e, rispetto agli oneri motivazionali del Giudice  di merito, ha ribadito il principio secondo il quale non è necessaria nessuna motivazione per giustificarne l&#8217;applicazione del minimo o del medio edittale, ma tanto più ci si discosta dalla &#8220;medietà&#8221;, tanto più è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino &#8211; in concreto &#8211; l&#8217;applicazione di una sanzione superiore.<br />
Il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la &#8220;media&#8221; ed il Giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l&#8217;utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/08/24023-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></a></p>
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		<item>
		<title>Legittima difesa: configurbilità dell&#8217;eccesso colposo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 18:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso colposo]]></category>
		<category><![CDATA[legittima difesa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ai fini della configurabilità dell&#8217;eccesso colposo nella legittima difesa occorre preliminarmente accertare l&#8217;eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell&#8217;uso dei mezzi a disposizione dell&#8217;aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all&#8217;ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="articleText">Ai fini della configurabilità dell&#8217;eccesso colposo n<span style="color: #000000;">ella <a style="color: #000000;" href="https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/legittima-difesa">legittima difesa</a> occorre preliminarmente accertare l&#8217;eventuale inadeguatezza della reazione difensiv</span>a, per eccesso nell&#8217;uso dei mezzi a disposizione dell&#8217;aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all&#8217;ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell&#8217;eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 28 maggio &#8211; 2 luglio, n. 28782)</strong><br />
<span id="more-5678"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, la Suprema Corte ha censurato il ragionamento svolto dal Giudice di merito, secondo il quale non sarebbe ravvisabile la scriminante in questione nel caso in cui la vittima di un morso si difende con un pugno, poiché frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali.<br />
&#8220;In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell&#8217;azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell&#8217;elevato grado di aggressività palesata dallo [OMISSIS] che stava realizzando una pervicace manovra offensiva in danno del [OMISSIS]&#8221;.</p>
<p style="clear: both;"><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/10/28782_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
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		<item>
		<title>Particolare tenuità del fatto e precedenti di polizia</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/particolare-tenuita-del-fatto-e-precedenti-di-polizia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[lieve entità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto.<br />
<strong>(Cass. Sez. IV Penale, sentenza 4 ottobre &#8211; 15 novembre 2018, n. 51526)</strong><br />
<span id="more-4911"></span><br />
<a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2018/12/51526_2018.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #99cc00;"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/particolare-tenuita-del-fatto-e-precedenti-di-polizia/">Particolare tenuità del fatto e precedenti di polizia</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Recidiva implicitamente riconosciuta: rilevanza ai fini della prescrizione</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/recidiva-implicitamente-riconosciuta-rilevanza-ai-fini-della-prescrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 09:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[recidiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Verrà decisa il 25 ottobre 2018 la questione rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione concernente la recidiva contestata nei confronti dell&#8217;imputato e implicitamente riconosciuta dal giudice di merito il quale, senza aumentare la pena, l’abbia valorizzata per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevi ai fini del calcolo del tempo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/recidiva-implicitamente-riconosciuta-rilevanza-ai-fini-della-prescrizione/">Recidiva implicitamente riconosciuta: rilevanza ai fini della prescrizione</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Verrà decisa il 25 ottobre 2018 la questione rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione concernente la recidiva contestata nei confronti dell&#8217;imputato e implicitamente riconosciuta dal giudice di merito il quale, senza aumentare la pena, l’abbia valorizzata per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevi ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato.<br />
<strong>(Cass. Sez. Terza Penale, ordinanza 21 giugno &#8211; 4 luglio 2018, n. 12154)</strong><br />
<span id="more-4129"></span><br />
<a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2018/08/12154_18.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Testo intergrale ordinanza rimessione</span></strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/recidiva-implicitamente-riconosciuta-rilevanza-ai-fini-della-prescrizione/">Recidiva implicitamente riconosciuta: rilevanza ai fini della prescrizione</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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