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	<title>Corte Europea - Osservatorio Penale</title>
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	<title>Corte Europea - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Perquisizioni in studi legali: la CEDU è categorica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Ciancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corte Europea]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[cedu]]></category>
		<category><![CDATA[difensore]]></category>
		<category><![CDATA[perquisizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h5 style="text-align: justify;"><em>Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.</em></h5>
</blockquote>
<p><span id="more-6150"></span></p>
<h5 style="text-align: justify;">L’art. 8 CEDU da sempre stimola una riflessione sull’effettiva difesa dell’individuo nel vasto campo dei rapporti tra privati e pubblici poteri.<br />
In capo agli Stati resta posto il divieto di ingerenza salvo specifiche espresse deroghe.<br />
A tal proposito, l’ingerenza può essere prevista dalla legge ovvero motivata da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma dell’art. 8 CEDU.<br />
Il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico degli Stati, ai sensi dell’art. 8, non si presta ad un’identificazione precisa ma, in merito ai principi da salvaguardare e ai principi da applicare, una guida era stata offerta, 6 anni fa, dalla Sentenza CEDU del 3 Giugno 2014 (<em>Lòpez Guiò c. Slovacchia – Terza Sezione/ ric. n. 10280/12)</em> ove si afferma che, nell’adempiere ad entrambi gli obblighi, lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell’ambito del margine di apprezzamento che viene conferito.<br />
La procedura decisionale prevista deve essere “equa” e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall’art. 8 CEDU.<br />
Sempre la Terza Sezione della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo è ritornata, di recente, ad esprimersi sulla tutela della<strong> </strong>vita privata e familiare/del domicilio/della corrispondenza e sulla necessaria esistenza di un principio di proporzionalità tra la misura contestata e lo scopo perseguito.</h5>
<blockquote>
<h5><em><span style="color: #000080;">Le perquisizioni disposte dall’ autorità giudiziaria all’interno degli studi legali e delle abitazioni degli avvocati: quando sussiste violazione dell’art. 8 CEDU</span></em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con la Sentenza del 4 febbraio 2020, sono stati accolti i ricorsi (Kruglov e altri c. Russia in procedimento n. 11264/04) di venticinque cittadini russi che, in qualità di  avvocati e consulenti legali, denunciavano la violazione del diritto sancito nell’art. 8 CEDU, a causa delle perquisizioni illegittimamente disposte dalla autorità giudiziaria, all’interno dei rispettivi studi professionali e abitazioni, con il contestuale sequestro di personal computer e hardware.<br />
Secondo i Giudici della Corte non può essere ammissibile un atteggiamento persecutorio nei confronti di chi esercita la professione legale poiché un precedente del genere potrebbe mettere a rischio l’intero sistema di valori professati dalla Convenzione.<br />
Come confermato anche da autorevole dottrina, occorre operare &#8211; preliminarmente &#8211; un bilanciamento tra  la tutela della riservatezza del rapporto fiduciario e  la prosecuzione delle indagini: appurando l’esistenza di garanzie efficaci contro possibili abusi ed arbitri; verificando la gravità del reato per cui la perquisizione stessa è disposta; proseguendo solo se si è in presenza di un ragionevole sospetto circa la presenza del materiale che si ritiene rilevante ai fini delle indagini; assicurando che vi sia il rispetto della riservatezza dei documenti che risultano coperti dal segreto professionale; facendo sì che alla procedura sia presente personale competente in grado di giudicare se abbia rilevanza o meno un documento ai fini delle indagini.<br />
Occorre anche una formulazione del mandato in termini circoscritti così da contenere la discrezionalità degli investigatori; in virtù della necessaria proporzionalità tra <em>vulnus </em>alla riservatezza della relazione fiduciaria, da un lato, e scopo legittimamente perseguito, dall’altro.<br />
Proprio la rilevata assenza di quest’ultimo requisito nella vicenda esaminata, ha spinto la Terza Sezione a dichiarare la violazione del diritto dei ricorrenti riconosciuto dall’art. 8 CEDU.<br />
In conclusione, agli Stati è attribuito il compito di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la confidenzialità delle comunicazioni tra cliente e avvocato, anche nel caso estremo in cui perquisizioni e sequestri siano necessari per provare la commissione di un reato.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/06/sentenza-CEDU-4-febbraio-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #339966;"><strong><span style="color: #99cc00;">Testo integrale sentenza CEDU</span></strong></span></a></p>
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		<title>Riforma del sistema giudiziario in Polonia e M.A.E.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corte Europea]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[estradizione]]></category>
		<category><![CDATA[mandato arresto europeo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di legittimità della consegna, fin tanto che l&#8217;attuazione del meccanismo del mandato d&#8217;arresto europeo non sia sospesa (ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 2, T.U.E.) nei confronti dello Stato membro che abbia in modo grave e persistente violato i principi fondamentali sanciti dall&#8217;art. 2 T.U.E. (il che necessita di una decisione del Consiglio dell&#8217;U.E.) [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In tema di legittimità della consegna, fin tanto che l&#8217;attuazione del meccanismo del mandato d&#8217;arresto europeo non sia sospesa (ai sensi dell&#8217;art. 7, par. 2, T.U.E.) nei confronti dello Stato membro che abbia in modo grave e persistente violato i principi fondamentali sanciti dall&#8217;art. 2 T.U.E. (il che necessita di una decisione del Consiglio dell&#8217;U.E.) la possibilità del rifiuto della consegna va riconosciuta soltanto &#8220;in circostanze eccezionali&#8221; in cui l&#8217;Autorita Giudiziaria di esecuzione accerti, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d&#8217;arresto europeo corra, a seguito della sua consegna all&#8217;Autorita Giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione del diritti fondamentali.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 21 &#8211; 26 maggio 2020, n. 15924)</strong><br />
<span id="more-6140"></span><br />
La Suprema Corte, nel dar conto delle proprie motivazioni di annullamento con rinvio, ha rilevato peraltro che, dopo la pronuncia della Corte U.E. del 25 luglio 2018, la situazione in Polonia in ordine al rispetto dei principi dello Stato di diritto si è ulteriormente aggravata a causa di successive riforme riguardanti l&#8217;indipendenza del potere giudiziario, soffermandosi anche sull&#8217;ordinanza dell&#8217;8 aprile 2020 della Corte U.E. con la quale è stata disposta la sospensione in via cautelare della legislazione polacca in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, nonché sulla nuova procedura di infrazione avviata il 29 aprile 2020 dalla Commissione europea nei confronti della Polonia in relazione alla legge sulla magistratura entrata in vigore il 14 febbraio 2020.<br />
Con tale ultima iniziativa la Commissione europea ha denunciato che la nuova legge sul funzionamento del sistema giudiziario polacco verrebbe a compromettere ulteriormente l&#8217;indipendenza dei Giudici nazionali e risulterebbe incompatibile con il primato del diritto dell&#8217;U.E. impedendo ai Tribunali polacchi di applicare direttamente determinate disposizioni del diritto dell&#8217;U.E. a tutela dell&#8217;indipendenza giudiziaria e di presentare alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale su tali questioni.<br />
La nuova legge, secondo la Commissione, avrebbe ampliato la nozione di reato disciplinare e quindi aumentato il numero di casi in cui il contenuto delle decisioni giudiziarie può essere qualificato come reato disciplinare, cosi trasformando il regime disciplinare come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/06/15924-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #99cc00;"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Art. 41 bis e controllo sulla corrispondenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corte Europea]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte europea ha constatato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, in relazione all’art. 18-ter della l. n. 354/1975, introdotto dalla l. n. 95/2004, poiché il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell’art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">La Corte europea ha constatato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, in relazione all’art. 18-ter della l. n. 354/1975, introdotto dalla l. n. 95/2004, poiché il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell’art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.</div>
<div align="justify"><strong>(Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, sentenza 19 gennaio &#8211; 3 febbraio 2010 &#8211; ric. n. 24950/06; Montani c. Italia)</strong></div>
<p> <span id="more-440"></span> </p>
<div align="justify"> </div>
<div></div>
<div align="justify">Nella causa  Montani c. Italia,</div>
<div align="justify">La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:</div>
<div align="justify">[OMISSIS] </div>
<div align="justify">dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 dicembre 2009, emette la presente sentenza, adottata nella medesima data:</div>
<div align="justify"><strong>PROCEDURA</strong></div>
<div align="justify">1. La causa è stata promossa con ricorso (no 24950/06) contro la Repubblica italiana, presentato alla Corte il 9 giugno 2006 da un cittadino del medesimo Stato, il sig. Andrea Montani (« il ricorrente »), in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).</div>
<div align="justify">2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato R. Giunchedi, del foro di Bologna. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente aggiunto, il sig. N. Lettieri.</div>
<div align="justify">3. Il ricorrente afferma in particolare che le sue condizioni di detenzione costituiscono trattamenti inumani e degradanti, nonché violazioni del diritto al rispetto della vita familiare e della corrispondenza.</div>
<div align="justify">4. Il 12 luglio 2007, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come previsto dall’articolo 29 §  3 della Convenzione, il presidente ha altresì deciso che la camera si sarebbe pronunciata al contempo sulla ricevibilità e sul merito. </div>
<div align="justify"><strong>IN FATTO</strong></div>
<div align="center">I.  LE  CIRCOSTANZE  DEL  CASO  DI  SPECIE</div>
<div align="center"> </div>
<div align="justify">5. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a  Parma.</div>
<div align="center">1.  <u>I  procedimenti  penali </u></div>
<div align="justify"> 6. In data imprecisata, al termine di un procedimento penale condotto a suo carico, il ricorrente veniva condannato per associazione per delinquere, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti ed altri reati.</div>
<div align="justify">7. Con provvedimento di cumulo datato 25 ottobre 1996, la procura di Bari determinava in 30 anni la pena della reclusione da espiare.</div>
<div align="center"> 2.  <u>L&#8217;applicazione del regime carcerario speciale previsto dall’articolo  41bis della legge sull’ordinamento penitenziario</u></div>
<div align="justify"> 8.  Il 17 dicembre 2004, tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il ministro della Giustizia emanava un decreto, con il quale disponeva nei suoi confronti, per un periodo di undici mesi, il regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis, c. 2, della legge sull’ordinamento penitenziario no 354 del 26 luglio 1975 (« la legge no 354/1975 »). Modificata con legge no 356 del 7 agosto 1992, tale disposizione permetteva la sospensione totale o parziale dell’applicazione del normale regime carcerario, in presenza di ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Il decreto imponeva le seguenti restrizioni:</div>
<div align="justify">*     limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese della durata di un’ora);</div>
<div align="justify">*     divieto di incontrare terzi;</div>
<div align="justify">*     divieto di utilizzare il telefono (al massimo una telefonata al mese ai familiari – soggetta a registrazione -, nel caso in cui non avesse avuto luogo alcun incontro con i  medesimi);</div>
<div align="justify">*     divieto di ricevere o di inviare all’esterno somme di denaro, oltre un determinato importo;</div>
<div align="justify">*     divieto di ricevere pacchi, eccetto quelli contenenti biancheria;</div>
<div align="justify">*     divieto di eleggere rappresentanti dei detenuti e di essere eletto come rappresentante;</div>
<div align="justify">*     limitazione del tempo di permanenza all’aperto a quattro ore al giorno.</div>
<div align="justify">9.  Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere sottoposta a controllo, dietro preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. </div>
<div align="justify">10.  L&#8217;applicazione del regime speciale veniva in seguito prorogata in data 14 novembre 2005 e 10 novembre 2006.</div>
<div align="justify">11.  Con reclamo del 21 dicembre 2004, il ricorrente impugnava il decreto del 17 dicembre 2004 dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna. Egli contestava l’applicazione del regime speciale nel suo caso e lamentava inoltre la limitazione delle visite dei suoi familiari.</div>
<div align="justify">12.  Con decisione del 15 marzo 2005, depositata in cancelleria il 22 marzo 2005, il tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, annullando al contempo la limitazione della durata della visita dei familiari del ricorrente ad un’ora.</div>
<div align="justify">13.  Il 28 aprile 2005 il ricorrente presentava ricorso per cassazione.</div>
<div align="justify">14.  Con sentenza del 10 novembre 2005, la Corte di cassazione rigettava il suddetto ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.</div>
<div align="justify">15.   Il 16 novembre 2005, il ricorrente impugnava il decreto del 14 novembre 2005. Con decisione del 28 febbraio 2006, il tribunale dichiarava inammissibile il reclamo. Il ricorrente presentava ricorso per cassazione. Con sentenza del 5 ottobre 2006, la Corte di cassazione rigettava il suddetto ricorso.</div>
<div align="justify">16.  In data 12 novembre 2006, il ricorrente impugnava il decreto del 10 novembre 2006 dinanzi al tribunale di Firenze. Con decisione del 13 gennaio 2007, il tribunale di Firenze dichiarava la sua incompetenza e rinviava il fascicolo al tribunale di Bologna. Con decisione del 19 marzo 2007, il tribunale rigettava il reclamo del ricorrente. </div>
<div align="center"> 3.  <u>Lo stato di salute del ricorrente</u></div>
<p>17.  Secondo una relazione medica redatta a richiesta della famiglia del ricorrente e datata 29 agosto 2006, l&#8217;interessato soffre di varie patologie, tra cui l’AIDS, l’epatite B e C ed una sindrome depressiva.  </p>
<div align="justify">18.  In data imprecisata, il ricorrente chiedeva al tribunale di sorveglianza di Bologna di rinviare l’esecuzione della pena per ragioni di salute, in applicazione degli articoli 146 e 147 del codice penale. Con decisione del 13 dicembre 2007, il tribunale, basandosi sulla relazione redatta dall’équipe medica del carcere, rigettava la richiesta del ricorrente, in quanto questi soffriva di una patologia psichiatrica e riceveva in carcere le cure adeguate al suo stato di salute. </div>
<div align="center"> 4.  <u>Il  controllo  della corrispondenza</u></div>
<div> 19.  La corrispondenza del ricorrente è soggetta a controllo dal mese di dicembre 2004.</div>
<div align="justify">20.  Risulta dal fascicolo che il modulo di ricorso, la procura e tutti i documenti inviati alla Corte dal ricorrente il 9 giugno 2006 segnatamente il decreto del ministro della Giustizia del 17 dicembre 2004, il reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna del 21 dicembre 2004, l&#8217;ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna del 15 marzo 2005, il ricorso per cassazione e la sentenza della Corte di cassazione del 10 novembre 2005 – sono stati controllati dalle autorità penitenziarie l’8 giugno 2006 (data del timbro di controllo).</div>
<div align="center"> II.  IL  DIRITTO  E  LA  PRASSI  INTERNI  PERTINENTI</div>
<div align="justify"> 21.  La Corte ha riassunto il diritto e la prassi interni pertinenti in relazione al regime carcerario speciale applicato nel presente caso, nonché in relazione al controllo della corrispondenza nella sentenza Enea c. Italia ([GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 settembre 2009). Essa ha altresì preso atto delle modifiche introdotte dalla legge no 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge no 95 dell’8 aprile 2004 (ibidem).</div>
<div align="justify">Tenuto conto di detta riforma e delle decisioni della Corte, la Corte di cassazione si è discostata dalla propria giurisprudenza, ritenendo che un detenuto abbia interesse ad ottenere una decisione, anche qualora il periodo di validità del decreto sia trascorso, e ciò a causa degli effetti diretti della decisione sui decreti successivi a quello impugnato (Corte di cassazione, prima sezione, sentenza del 26 gennaio 2004, depositata il 5 febbraio 2004, no 4599, Zara).</div>
<div align="justify"><strong> IN DIRITTO</strong></div>
<div align="center">I.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE</div>
<div align="justify"> 22.  Il ricorrente afferma che il mantenimento in stato detentivo, tenuto conto delle sue condizioni di salute, ha costituito un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 della Convenzione. La Corte osserva innanzi tutto che l’articolo 2 della Convenzione non trova applicazione nel caso di specie. Pertanto, questa parte del ricorso sarà esaminata sotto il profilo dell’articolo 3, di cui segue il testo:</div>
<div align="justify">« Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »</div>
<div align="justify">23.  Il Governo si oppone a questa tesi. Esso sostiene che le restrizioni imposte al ricorrente a seguito del regime carcerario speciale non hanno raggiunto il livello minimo di gravità, necessario affinché trovi applicazione l’articolo 3 della Convenzione. Esso sottolinea innanzi tutto che tali restrizioni erano necessarie, al fine di impedire che l’interessato, socialmente pericoloso, mantenesse i contatti con l’organizzazione criminale alla quale appartiene.  </div>
<div align="justify">24.  Per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, il Governo osserva che dal fascicolo medico dell’interessato risulta, da un lato, che il suo stato di salute non era incompatibile con la detenzione e, dall’altro, che il ricorrente è stato collocato presso il servizio medico del carcere, dove ha potuto beneficiare di cure adeguate alla sua condizione. Nei casi in cui si è reso necessario, il medesimo è stato ricoverato in ospedali al di fuori del carcere. Inoltre, il Governo sottolinea che il ricorrente rifiuta di alimentarsi in modo regolare. Secondo il Governo, le autorità hanno adottato ogni misura possibile e necessaria al fine di garantire al ricorrente condizioni di vita compatibili con l&#8217;articolo 3 della Convenzione e per somministrare al medesimo le cure di cui ha bisogno. Il ricorrente ha così beneficiato di sorveglianza medica regolare, di terapia farmacologica e di assistenza psichiatrica.</div>
<div align="justify">25.  Il ricorrente non ha presentato osservazioni sul punto.</div>
<div align="justify">26.  La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, l’articolo 3 della Convenzione trova applicazione quando un maltrattamento raggiunge un livello minimo di gravità. La valutazione di tale livello minimo è di per sè relativa ; essa dipende dall’insieme dei dati di causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e menatali, nonché talvolta dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (Irlanda  c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162, serie A no 25). In quest’ottica, la Corte deve appurare se la prolungata applicazione del regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis – che d’altronde, a seguito della riforma del 2002, è diventato una disposizione permanente della legge sull’ordinamento penitenziario – per un periodo superiore a cinque anni nel caso del ricorrente, abbia comportato una violazione dell&#8217;articolo 3 della Convenzione (Labita c. Italia [GC], no 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV).</div>
<div align="justify">27.  La Corte ammette che in linea generale l’applicazione prolungata di alcune restrizioni potrebbe porre un detenuto in una situazione tale da costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, essa non è in grado di stabilire un lasso di tempo preciso a partire dal quale si raggiunge il livello minimo di gravità ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. Essa deve comunque appurare se, in uno specifico caso, il rinnovo ed il prolungamento delle restrizioni trovino giustificazione (Argenti c. Italia, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005). La Corte rileva che le restrizioni imposte al ricorrente a seguito del regime carcerario speciale erano necessarie al fine di impedire che l’interessato, socialmente pericoloso, mantenesse i contatti con l’organizzazione criminale alla quale appartiene. Orbene, il ricorrente non ha fornito alla Corte elementi che permettessero di giungere alla conclusione che la proroga delle restrizioni non era giustificata in alcun modo (si veda, mutatis mutandis, la sentenza Argenti cit., §§ 20-23). D’altronde, il tribunale di sorveglianza ha annullato alcune restrizioni (si veda precedente paragrafo 12).</div>
<div align="justify">28.  In relazione alle ripercussioni di detto regime sullo stato di salute del ricorrente, la Corte rimanda alle sentenze Scoppola c. Italia, (no 50550/06, §§ 40-44, 10 giugno 2008) ed Enea c. Italia (cit.) per i principi applicabili in materia. Essa rileva innanzi tutto che il ricorrente non ha presentato osservazioni sulle sue condizioni di salute, né ha fornito elementi che dimostrino che la sottoposizione al regime previsto dall’articolo 41bis l’abbia privato di adeguati controlli medici.</div>
<div align="justify">29.  Alla luce degli elementi di cui dispone, la Corte non può giungere alla conclusione che l’applicazione prolungata del regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis abbia cagionato al ricorrente effetti fisici o mentali, tali da ricadere nella disciplina dell’articolo 3. Di conseguenza, la sofferenza eventualmente provata dal ricorrente non è stata superiore a quella che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato &#8211; o di pena legittima (Labita, cit., § 120, e Bastone c. Italia, (dec), no 59638/00, 18 gennaio 2005).</div>
<div align="justify">30.  Pertanto, secondo la Corte, l&#8217;applicazione continuata del regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis non ha raggiunto il livello minimo di gravità, necessario  affinché trovi applicazione l&#8217;articolo 3 della Convenzione.</div>
<div align="justify">31.  Tale parte del ricorso deve dunque essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.</div>
<div align="center"> II.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE  IN RELAZIONE  ALLE RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VISITA</div>
<div>32.  Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, a causa delle restrizioni cui è soggetto. Egli invoca l&#8217;articolo 8 della Convenzione, che sancisce quanto segue:</div>
<div align="justify">« 1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (&#8230;) e della propria corrispondenza. 2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (&#8230;) alla pubblica sicurezza, (&#8230;) alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati, (&#8230;). »</div>
<div align="justify">33.  La Corte ricorda di aver già avuto modo di deliberare sulla questione delle restrizioni previste dall’applicazione dell’articolo 41bis in materia di vita privata e familiare di alcuni detenuti, al fine di appurare se esse costituiscano una ingerenza giustificata dal paragrafo 2 dell&#8217;articolo 8 (si veda la sentenza Messina c. Italia (no 2), no 25498/94, §§ 59-74, CEDU 2000-X e Indelicato c. Italia (dec.), no 31143/96, 6 luglio 2000). Dopo aver esaminato il fascicolo, nella misura in cui le affermazioni vengono supportate, la Corte ritiene che le restrizioni non siano andate oltre quanto, ai sensi dell’articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati. Essa ritiene dunque di non doversi discostare dalle conclusioni cui era giunta nella causa Enea c. Italia [GC], cit.) e che il motivo di ricorso deve essere rigettato a norma dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.</div>
<div align="center">III.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE  DELL&#8217;ART.8 DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE ALLE RESTRIZIONI AL  DIRITTO  AL  RISPETTO DELLA  CORRISPONDENZA</div>
<div align="justify">34.  Sempre ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente ritiene che l’ingerenza nel suo diritto al rispetto della corrispondenza non sia prevista dalla legge.</div>
<div align="justify">35.  Il Governo si oppone a questa tesi.</div>
<div align="center">A.  Sulla ricevibilità</div>
<div align="justify">36.  Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché il ricorrente non ha proposto al magistrato di sorveglianza, come previsto dall’articolo 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, un reclamo avverso la decisione che disponeva il controllo della corrispondenza.</div>
<div align="justify">37.  Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo.</div>
<div align="justify">38.  La Corte ritiene, alla luce dell’insieme degli argomenti esposti dalle parti, che l’eccezione del Governo sia strettamente legata al merito del ricorso e decide dunque di rinviarla al merito.</div>
<div align="justify">39.  La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell&#8217;articolo 35 § 3 della Convenzione. Non ricorre d’altronde  nessun altro motivo di irricevibilità. E’ dunque opportuno dichiarare il ricorso ricevibile.</div>
<div align="center">B.  Sul merito</div>
<div align="justify">40.  Il ricorrente ritiene che l’ingerenza nel suo diritto al rispetto della corrispondenza non sia prevista dalla legge. </div>
<div align="justify">41.  Il Governo ricorda innanzi tutto che il controllo della corrispondenza del ricorrente è stato disposto in applicazione dell’articolo 18 ter § 2 della legge sull’ordinamento penitenziario, il quale è conforme alla giurisprudenza. Inoltre, quando un detenuto intende scrivere al suo avvocato o agli organismi internazionali, spetta al medesimo fornire le necessarie indicazioni affinché il controllo della corrispondenza non venga eseguito, in particolare apponendo tali indicazioni sulla busta sigillata contenente la lettera.</div>
<div align="justify">42.  La Corte ricorda innanzi tutto che la legge no 95 del 2004 ha introdotto un nuovo articolo 18 ter concernente il controllo della corrispondenza, il quale è stato aggiunto alla legge sull’ordinamento penitenziario. Il comma 2 del citato articolo esclude dal controllo in particolare la corrispondenza tra il detenuto ed il suo avvocato e tra il detenuto e gli organismi internazionali competenti in materia di diritti dell’uomo.</div>
<div align="justify">43.  Nel caso di specie, la Corte rileva che il modulo del ricorso, la procura, nonché tutti i documenti inviati dal ricorrente alla Corte in data 9 giugno 2006 – in particolare, il decreto del ministro della Giustizia del 17 dicembre 2004, il ricorso dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna del 21 dicembre 2004, l&#8217;ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna del 15 marzo 2005, il ricorso per cassazione e la sentenza della Corte di cassazione del 10 novembre 2005 – sono stati controllati dalle autorità penitenziarie in data 8 giugno 2006 (data del timbro di controllo). La Corte rileva che i citati documenti sono stati in seguito inviati dal ricorrente alla Corte il giorno successivo, precisamente il 9 giugno 2006. La Corte constata che nonostante l’entrata in vigore della legge no 95/2004, la corrispondenza tra il ricorrente e la Corte è stata sottoposta a controllo.</div>
<div align="justify">44.  Quanto all’eccezione di mancato esaurimento, la Corte rileva che il Governo non dimostrato l’efficacia del reclamo in questione. Essa constata che il modulo, la procura ed i documenti allegati erano stati controllati il giorno precedente a quello dell’invio alla Corte, come risulta dalla busta. E’ dunque verosimile che il ricorrente non fosse al corrente dell’apposizione del timbro di censura sul modulo e sui documenti allegati. Inoltre, l&#8217;indirizzo della Corte era scritto sulla busta. Secondo la Corte, il controllo non è conforme al diritto nazionale, poiché quest’ultimo vieta di censurare questo tipo di corrispondenza. </div>
<div align="justify">45.  Pertanto, la Corte rigetta l’eccezione preliminare del Governo e conclude che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.</div>
<div align="center">IV.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA CONVENZIONE</div>
<div align="justify"> 46.  Il ricorrente lamenta di non aver potuto disporre di un ricorso interno  effettivo avverso i decreti del ministro della Giustizia. Egli invoca gli articoli 13, 5 §§ 4 e 5, 6 §1 e 13 della Convenzione.</div>
<div align="justify">47.  Conformemente alla sua prassi recente (si veda Ganci c. Italia, no 41576/98, §§ 19-26, 30 ottobre 2003 e Enea cit.), la Corte è del parere che tale motivo di ricorso vada esaminato piuttosto sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che sancisce:« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (&#8230;) da un tribunale (&#8230;) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (&#8230;).</div>
<div align="justify">48.  Il Governo contesta questa tesi ed eccepisce che tale parte del ricorso è tardiva, nella misura in cui si riferisce ai decreti emessi prima del 9 dicembre 2005. Inoltre, il Governo afferma che il superamento del termine di dieci giorni, previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario, non è da considerarsi una omissione del dovere di controllo giurisdizionale. Il tribunale di sorveglianza avrebbe comunque deliberato entro termini ragionevoli, tenuto conto del tempo necessario per l’istruzione delle cause. Nella fattispecie, il ritardo nella risposta non avrebbe causato un diniego di accesso a un tribunale.</div>
<div align="justify">49.  Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo.</div>
<div align="justify">50.  La Corte rileva che nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova dell’esistenza di un ritardo da parte delle autorità competenti.  D’altronde, risulta dal fascicolo che i tribunali di sorveglianza si sono pronunciati sui reclami del ricorrente prima della scadenza del periodo di validità dei decreti contestati (si vedano i precedenti paragrafi 10-16) ed inoltre, nella presente causa, non si ravvisano né assenza di decisione nel merito, né ritardi sistematici, che abbiano implicato una successione di decreti emessi dal ministro della Giustizia senza tener conto delle decisioni giudiziarie.</div>
<div align="justify">51.  Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, la Corte non ravvisa alcuna violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (si veda Campisi c. Italia, no 24358/02, §§ 71-79, 11 luglio 2006).</div>
<div align="justify">52.  Ne consegue che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.</div>
<div align="center">V.  SULLE  ALTRE  VIOLAZIONI  ADDOTTE</div>
<div align="justify"> 53.  Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto alla difesa ed un’inosservanza del principio di parità delle armi, in quanto l’applicazione del regime carcerario speciale viene prorogata automaticamente e senza motivo. Egli invoca l&#8217;articolo 6 §§ 2 e 3 a) e b), di cui segue il testo:</div>
<div align="justify">2.  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.</div>
<div align="justify">3.  In particolare, ogni accusato ha diritto di:</div>
<div align="justify">a)  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico ;</div>
<div align="justify">b)  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa ; (&#8230;)</div>
<div align="justify">54.  La Corte ricorda che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 si applicano solo nel caso di un’accusa penale, mentre i decreti ministeriali contestati riguardano le condizioni di detenzione (Ospina Vargas c. Italia (dec.), no 40750/98, § 2). Ne consegue che questo motivo di ricorso è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in applicazione dell&#8217;articolo 35 § 4.</div>
<div align="center">VI.  SULL&#8217;APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 41 DELLA CONVENZIONE</div>
<div align="justify"> 55.  Il ricorrente afferma che le violazioni denunciate hanno comportato un danno. Egli chiede 1 000 000 di euro (EUR) a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali. Per quanto concerne le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, egli chiede alla Corte di determinare una somma in via equitativa.</div>
<div align="justify">56.  Il Governo rileva che la somma richiesta dal ricorrente è eccessiva e che il medesimo non ha supportato in nessun modo la sua richiesta. Esso ritiene che la constatazione della violazione potrebbe costituire di per sé un’equa soddisfazione sufficiente. </div>
<div align="justify">57.  La Corte ricorda di aver ravvisato una violazione della Convenzione unicamente nel caso del controllo della corrispondenza del ricorrente. Essa non individua alcun nesso di causalità tra questa violazione ed un danno materiale di qualunque tipo. Quanto al danno morale, essa ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la constatazione di violazione sia sufficiente a compensarlo. </div>
<div align="justify">58.  Quanto alle spese del procedimento, la Corte ricorda che un ricorrente può ottenerne il rimborso solo qualora venga dimostrato che esse sono certe, necessarie e di importo ragionevole. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente non ha quantificato la sua pretesa, né ha fornito alcuna distinta relativa all’onorario del suo avvocato. Pertanto, la Corte ritiene che non vi sia ragione di concedere una somma a questo titolo- </div>
<div align="center">PER QUESTI  MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,</div>
<div>1.  Dichiara ricevibile il ricorso quanto alla doglianza basata sull’art. 8 (controllo della corrispondenza) e irricevibile nel resto;</div>
<div>2.  Afferma che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione ;</div>
<div align="justify">3.  Afferma che la constatazione di violazione da parte della Corte costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente a risarcire il danno morale ;</div>
<div>4.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.</div>
<div>Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell&#8217;articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.</div>
<div>[OMISSIS] </div>
<div> </div>
<div><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2010/07/MONTANI c. ITALIE.doc">Testo integrale sentenza (in lingua francese) </a></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/controllo-sulla-corrispondenza/">Art. 41 bis e controllo sulla corrispondenza</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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