La sottoscrizione figurante sull’atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettivamente in sua presenza ed è parimenti consentito che l’autentica venga apposta non sull’originale dell’atto di nomina, ma su una copia pervenuta al difensore a mezzo fax.

(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza  30/05/2008, n. 21950 – ric. Hamdo)