Nel caso di reato commesso da una persona fisica le cui conseguenze patrimoniali si sono riverberate a favore della società in nome e nell’interesse della quale la persona fisica ha agito, il sequestro per equivalente a fini di successiva confisca del profitto illecito derivatone, laddove consentito, può riguardare anche i beni della società, che non può considerarsi terza estranea al reato avendo partecipato all’utilizzazione degli incrementi economici derivati dal reato.
(Cass. sezione III penale, 76.11-19.7.11, n. 28731)
La Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ai fini della successiva confisca, sui beni della società senza che ostasse il fatto che il reato commesso dalla persona fiisca non rientrasse tra quelli in cui è prevista la responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n.231/01.