In linea teorica, nessuna norma dell’ordinamento penitenziario (né del codice di rito) vieta di per sé l’accesso del personal computer in carcere quale strumento per lo svolgimento del colloquio difensivo. Tuttavia, tale accesso deve essere giustificato in funzione delle specifiche esigenze inerenti all’esercizio del diritto di difesa, non potendo essere ritenute ammissibili istanze genericamente motivate.
(Cass. Sez. III Penale, sentenza 18 aprile – 19 settembre 2019, n. 38609)

Corte di Cassazione
Sezione III Penale
Sentenza 19 settembre, n. 38609/19

[OMISSIS] 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza con cui il difensore di [OMISSIS] tratto a giudizio per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di tributi ed evasione dei diritti doganali, aveva chiesto di essere autorizzato ad accedere presso il carcere di Lecce per avere un colloquio con il suo assistito munito di strumenti informatici, dichiarando altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa rispetto alla normativa che non consente al difensore di accedere alla struttura penitenziaria con l’ausilio di supporti telematici per esercitare il diritto di difesa.
2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. toscano [OMISSIS] tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, il difensore deduce l’errata applicazione degli art. 96 ss., 103, 104 e 415 bis comma 2 cod. proc. pen., evidenziando come alcuna norma limiti il diritto dell’imputato, non solo del difensore, di accedere agli atti che lo riguardano, per cui l’ordinanza impugnata avrebbe violato il diritto di difesa, impedendo al difensore di esaminare il fascicolo su supporto informatico con il proprio assistito, non essendo sufficiente un’informazione generica del difensore.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost., oltre che 5 comma 2 e 6 della C.E.D.U., evidenziando che il G.U.P. e l’Amministrazione penitenziaria avevano impedito l’esame completo del fascicolo processuale all’imputato, in violazione del suo diritto di difesa e del dovere da parte del difensore di esercitare pienamente il proprio incarico professionale, non potendo essere svolte indagini difensive stante la mancata conoscenza degli atti.
Con il terzo motivo, infine, la difesa lamenta la violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost., rinnovando l’eccezione di legittimità costituzionale degli art. 103 e 104 cod. proc. pen. e osservando al riguardo che il G.U.P., nel ritenere manifestamente infondata la questione, non aveva in realtà chiarito quale disposizione vieti l’accesso del difensore al carcere con lo strumento necessario all’esercizio del diritto di difesa, cioè il computer, ravvisandosi diversamente una palese disparità di trattamento in danno della difesa, non essendo ragionevole che, in un processo sempre più telematico, l’informatica possa utilizzata solo da parte del P.M. e dell’Ufficio giudicante, imponendo l’art.111 Cost. la ricerca della verità e non il preponderante potere degli organi inquirenti e giudicanti rispetto a chi è chiamato a difendere l’imputato in condizioni non paritarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché tra loro perfettamente sovrapponibili, occorre evidenziare che il provvedimento impugnato non presta il fianco alle obiezioni difensive.
Deve innanzitutto rilevarsi che, a norma dell’art. 104 cod. proc. pen., l’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura, disponendo l’art. 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura speciale che, per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
A sua volta, l’art. 18 comma 2 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, recante norme sull’ordinamento penitenziario, ribadisce che i detenuti hanno diritto di conferire con il difensore, sin dall’inizio dell’inizio dell’esecuzione della misura o della pena, fatto salvo quanto previsto dall’art. 104 cod. proc. pen. in ordine all’eventuale dilazione dei colloqui, applicabile invero in casi del tutto eccezionali.
Ancora, l’art. 37 comma 3 del d.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 (“regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) stabilisce più specificamente che le persone ammesse al colloquio con i detenuti sono identificate e sottoposte a controllo con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
Orbene, nessuna di queste norme vieta espressamente che il difensore effettui i colloqui in carcere con il suo assistito con l’ausilio di strumenti informatici, trattandosi evidentemente di una modalità di esecuzione del colloquio che può essere presa in considerazione verificandone la compatibilità con le parallele esigenze di sicurezza sottese all’imposizione della restrizione custodiale.
Del resto, la Corte costituzionale ha affermato (ad esempio con le sentenze n. 212 del 1997 e n. 143 del 2013) che tutti i detenuti, anche in forza di condanna definitiva, possono conferire con i difensori senza sottostare né ad autorizzazioni, né a limiti di ordine “quantitativo” (numero e durata dei colloqui), e ciò non solo con riferimento a procedimenti giudiziari già promossi, ma anche in ordine a qualsiasi procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato, restando affidata all’Autorità penitenziaria, in correlazione con le esigenze organizzative e di sicurezza connesse allo stato di detenzione, solo la determinazione delle modalità pratiche di svolgimento dei colloqui (individuazione degli orari, dei locali, dei modi di identificazione del difensore e simili), senza alcun possibile sindacato in ordine all’effettiva necessità e ai motivi dei colloqui stessi.
Tanto premesso, con riferimento alla specifica problematica sottoposta dal difensore, ovvero la possibilità per lo stesso di recarsi al colloquio con il suo assistito munito di computer, si impone la preliminare necessità di verificare in che termini un’istanza del genere sia funzionale all’esercizio del diritto di difesa.
La questione centrale, infatti, non è tanto quella di stabilire in astratto se il difensore possa entrare o meno in carcere con il suo personale computer, ma piuttosto quella di verificare in che termini possa dispiegarsi in concreto il diritto di difesa, le cui modalità di esercizio devono necessariamente adattarsi al peculiare contesto ambientale in cui si svolge il colloquio con la persona assistita.
Ora, la preventiva valutazione del modo in cui contemperare le esigenze di protezione della sicurezza con quelle del diritto di difesa impone innanzitutto che siano adeguatamente illustrate dal difensore le ragioni che rendano realmente indispensabile l’ausilio di strumentazione informatica durante il colloquio.
Sotto tale profilo, l’istanza difensiva, nel caso di specie, si è rivelata del tutto carente: dalla documentazione presente nel fascicolo processuale, infatti, si evince che, con l’istanza del 12 dicembre 2018, il difensore di [OMISSIS] chiedeva al Direttore della Casa circondariale di Lecce di accedere al carcere con computer portatile “dovendo predisporre adeguata memoria difensiva e procedere alla visione insieme allo stesso (ovvero al suo assistito) del corposo fascicolo penale la cui udienza è fissata per il 14.12.18 avanti al Tribunale di Livorno”.
Tale richiesta era del tutto generica, non essendosi specificate le ragioni per cui non era stato possibile stampare gli atti processuali necessari, la cui entità non è stata affatto chiarita, a parte il vago richiamo al “corposo fascicolo processuale”, di cui sono rimaste ignote l’effettiva quantità delle cartelle e il numero di pagine.
A ciò deve aggiungersi l’ulteriore considerazione che la necessità di assicurare il più ampio dispiegamento del diritto di difesa ben poteva essere salvaguardata, superando tutte le criticità appena rilevate, con una differente modalità, ovvero utilizzando uno dei computer in dotazione alla struttura penitenziaria, mediante uno strumento di consultazione dei flles esterni (ad esempio una pen-driver), da sottoporre al preventivo controllo del personale preposto alle relative verifiche.
Ciò infatti avrebbe consentito di scongiurare il rischio che l’introduzione di un personal computer dall’esterno potesse favorire, anche mediante l’utilizzo di internet, l’accesso a informazioni estranee a quelle strettamente funzionali alla conoscenza degli atti processuali utili all’esercizio delle prerogative difensive. In definitiva, né nell’istanza rivolta all’Amministrazione penitenziaria prima e al G.I.P. poi, né nell’odierno ricorso, la difesa ha illustrato compiutamente i motivi per cui il diritto di difesa di [OMISSIS] poteva essere assicurato in concreto solo attraverso l’ingresso nel carcere del computer personale del difensore.
Questa avrebbe potuto costituire un’ipotesi del tutto residuale, ove fosse stata verificata, in primo luogo, l’assoluta impossibilità di utilizzare documenti cartacei e, in secondo luogo, l’assenza di dotazioni informatiche della struttura carceraria con cui eventualmente utilizzare i dati informatici a disposizione della difesa. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso, non essendo ravvisabile né alcuna compressione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, né alcun profilo di illegittimità costituzionale della normativa in tema di colloqui con i detenuti che, come si già visto, non contiene al riguardo alcuna indebita limitazione.
3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/04/2019

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.