In tema di impugnazioni, non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria di estinzione per prescrizione,

 in quanto tale divieto impedisce solo un deteriore trattamento sanzionatorio per il reo, ma non garatntisce a quest’ultimo un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice.

(Cass. Pen. Sez. III, 11 luglio 2008, n. 28815 – ric. Belli)