Lo straniero che versa nelle condizioni di legge per poter usufruire della sanzione sostitutiva dell’espulsione ex art 16, comma quinto D.Lgs.vo n.286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva anche residua, non superiore a due anni e la condanna non riguardi uno o più delitta previsti dall’ articolo 407, conuna 2, lettera a, del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.Lgs.vo citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione è disposta l’espulsione) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del P.M. di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.