In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.
(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 30 novembre 2020 – 5 gennaio 2021, n. 182)
Misure di prevenzione: prova della pericolosità
Trasferimento armi e obbligo di denuncia
Configura il reato di cui all’art. 38 T.U.L.P.S. (in relazione all’art. 17 dello stesso Testo Unico) il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro, quand’anche esso sia effettuato nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente Autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta, al fine di effettuare gli eventuali necessari controlli, finalità che sarebbe frustrata se il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma perché effettuati entro il termine di 72 ore dal primo movimento.
(Cass. Sez. 1^ Penale, sentenza 22 gennaio 2020, n. 10310)
Cannabis light: la cessione a terzi non costituisce reato
Non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta a documentare l’offensività del fatto, bensì l’idoneità della medesima a produrre un concreto effetto drogante.
(Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Tavarnese, sentenza 5 marzo 2020, n. 3308)
Reati edilizi: responsabilità del progettista-direttore lavori
L’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 24 maggio – 25 settembre 2019, n. 39317)