La Sezione Tributaria della Cassazione ha ritenuto invalida la notifica eseguita dall’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo indicato da Poste italiane individuato mediante il servizio “Seguimi”, qualificando detto servizio (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) non equiparabile all’elezione di domicilio di cui all’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
(Cass. Civile, Sez. V, Ordinanza 25 giugno – 3 dicembre 2019, n. 31479)
Notifica atti tributari e servizio “seguimi”
Abolizione di fatto della prescrizione del reato: 2^ astensione
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato una seconda astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2019.
Trattenimento somme: decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato il principio secondo il quale, l’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell’Ordine, non decorre la prescrizione di cui all’art. 51 del R.d.l. n. 1578 del 1933.
(Cass. Sezioni Unite Civili, sentenza 21 maggio – 9 ottobre 2019, n. 25392)
Abolizione di fatto della prescrizione del reato: astensione
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato una prossima astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2019.
Colloquio difensivo in carcere con strumenti informatici
In linea teorica, nessuna norma dell’ordinamento penitenziario (né del codice di rito) vieta di per sé l’accesso del personal computer in carcere quale strumento per lo svolgimento del colloquio difensivo. Tuttavia, tale accesso deve essere giustificato in funzione delle specifiche esigenze inerenti all’esercizio del diritto di difesa, non potendo essere ritenute ammissibili istanze genericamente motivate.
(Cass. Sez. III Penale, sentenza 18 aprile – 19 settembre 2019, n. 38609)