La Suprema Corte ha disposto l’annullamento della ordinanza applicativa della misura custodiale in IPM per motivazione apparente, poiché il provvedimento restrittivo ha escluso l’adeguatezza di ogni altra misura cautelare, senza una specifica indagine sugli effetti che l’allontanamento dei prevenuti dall’ambiente scolastico, con altre misure cautelari,  avrebbe potrebbe produrre in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 30 settembre – 13 ottobre 2010, n. 36659)

 

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Seconda Penale
Sentenza 30 settembre – 13 ottobre 2010, n. 36659
 
[OMISSIS]
Con ordinanza in data 12 maggio 2010, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, in funzione di Tribunale per il riesame, accoglieva l’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento, in data 4/10/2006, con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in IPM nei confronti di S. D. e S. Mo. indagati per reati vari connessi ad atti di “bullismo” posti in essere nell’Istituto [OMISSIS], e, per l’effetto, disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di entrambi gli indagati.
Il Tribunale osservava che le modalità e le circostanze dei fatti-reati denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi.
In particolare osservava che il pericolo concreto di reiterazione dei comportamenti criminosi era desumibile dalle dichiarazioni rese dallo studente S.V., il quale aveva riferito di minacce rivolte in classe agli studenti che avevano sporto denunzia.
Il Tribunale quindi escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rivelarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l’assenza di comportamenti collaborativi negli indagati.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli indagati per mezzo del rispettivi difensori.
S.D. propone due motivi di ricorso con i quali deduce:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.;
2) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 5.
Al riguardo osserva che, trattandosi di atti di bullismo verificatisi in ambito scolastico, il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla inadeguatezza di altre misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero il divieto di avvicinarsi all’istituto omissis ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p.
S.M. propone un unico motivo di ricorso con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.
Al riguardo deduce che la pistola sequestrata allo S.M. non è stata mai usata per minacciare o intimidire gli altri studenti. E che dopo l’intervento della Polizia il comportamento scolastico dei due indagati era cambiato, come rilevato dalla relazione della Dirigente scolastica e dalle dichiarazioni degli operatori dell’azienda sanitaria omissis. Successivamente il difensore di S.M. ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono fondati.
Se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine all’esigenza di disporre la custodia cautelare in IPM per l’inadeguatezza di ogni altra misura.
Al riguardo il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l’adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l’allontanamento dei prevenuti dall’ambiente scolastico, con altre misure cautelari, potrebbe produrre in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.
Di conseguenza si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza per una nuova valutazione delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza.
[OMISSIS]