La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – c.d. patteggiamento – costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Detto riconoscimento, pertanto, pur non potendo essere oggetto di statuizione assistita dall’efficacia di giudicato, bene può essere utilizzato come prova dal giudice nell’accertamento dei fatti.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 22 marzo 2011, n. 6668)
 

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