L’incompletezza di un’attestazione dà luogo a una falsità ideologica ogni qualvolta il contesto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza.
Nel caso di ordine di servizio, rapportandosi la relazione alle disposizioni dell’ordine che indica anche il tragitto da seguire per la traduzione, l’omessa menzione della deviazione della sosta piò assumere il significato di negazione della sua esistenza e, quindi, di (falsa) perfetta esecuzione dell’ordine: è idonea, quindi, ad alterare o modificare il contenuto dell’atto facendolo apparire agli organismi di controllo conforme alla direttiva impartita.
(Cass. Penale Sez. 5, sentenza 12 dicembre 2000 – 31 gennaio 2001)

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