L’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, che impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, non può discendere esclusivamente dalle dichiarazioni rese dall’imputato, a meno che siano sorrette dai necessari riscontri.
(Cass. Sezione III Penale, 7.4.15-28.7.15, n. 33002)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere –
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza del 10/03/2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
1. OMISSIS ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2014 dalla Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale della medesima città elevando la pena inflitta al ricorrente ad anni quattro di reclusione per il reato previsto dall’art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 e u.c., art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 1 e 5 perchè, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva il minore OMISSIS, che all’epoca non aveva compiuto gli anni dieci, e successivamente anche prima del compimento degli undici anni, a compiere e subire atti sessuali. In particolare perchè, approfittando del fatto che il minore, il quale all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto gli anni undici, viveva con la nonna in un’abitazione adiacente a quella in cui viveva il nucleo familiare dell’imputato, costringeva il predetto minore a subire atti sessuali, consistiti nell’assistere alla masturbazione del OMISSIS e nel praticare la masturbazione allo stesso. In (OMISSIS), sino al mese di OMISSIS, data in cui il minore veniva ospitato presso una struttura protetta.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza OMISSIS articola, tramite il difensore, un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente lamenta il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), deducendo di essersi doluto, con i motivi di appello, della totale contraddittorietà delle versioni dei fatti emerse nel corso delle indagini, tali da rendere estremamente ardua la determinazione dell’epoca di commissione del reato, con la conseguenza che, in una situazione di palese incertezza, la competenza doveva radicarsi innanzi al tribunale per i minorenni.
Dopo aver diffusamente riportato il contenuto dell’atto di appello a sostegno della sollevata eccezione di incompetenza del tribunale ordinario, il ricorrente sottolinea la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di appello, da un lato, ha attribuito attendibilità alla confessione dei fatti da parte del ricorrente, anche sul rilievo che essa avesse pienamente riscontrato le dichiarazioni del minore, persona offesa, e, dall’altro, non ha attribuito valore alla dichiarazione circa l’epoca di consumazione del reato che, collocata nell’autunno del OMISSIS, avrebbe dovuto comportare la competenza del tribunale per i minorenni non avendo il ricorrente ancora conseguito, all’epoca, la maggiore età.
Le dichiarazioni dell’imputato avevano poi trovato conforto in un riscontro costituito dalle dichiarazioni ricevute dal dott. OMISSIS, che aveva raccolto le prime rivelazioni del minore, secondo le quali l’epoca di commissione del reato doveva individuarsi allorquando il ricorrente aveva circa 15 anni.
Secondo il ricorrente, dovevano invece stimarsi inattendibili, in quanto irregolarmente assunte, le successive dichiarazioni del minore e quelle pure successive dello stesso dott. OMISSIS in base alle quali i fatti erano accaduti quando ricorrente aveva compiuto la maggiore età.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito enunciate.
2. Con adeguata e logica motivazione, neppure specificamente censurata sul punto, la Corte di appello ha evidenziato come fosse erronea la prospettazione della difesa circa l’esistenza di un contrasto tra le dichiarazioni rese dal minore al dottor OMISSIS, da questi sintetizzate ma pur sempre riferibili al OMISSIS e l’unica dichiarazione resa in dibattimento dalla persona offesa.
La Corte di merito ha precisato che – se è vero che nelle sommarie informazioni rese il 13 maggio 2011 il dott. OMISSIS, psicologo della casa famiglia OMISSIS, aveva fatto riferimento ad un quindicenne quale autore degli abusi in danno di OMISSIS – nelle sommarie informazioni del 29 luglio 2011, tuttavia, aveva dichiarato che il minore era entrato in comunità nel mese di dicembre 2010 (all’età di 10 anni) e che questi gli aveva riferito che i fatti erano avvenuti quando aveva l’età di otto anni e fino a qualche mese prima di entrare in comunità.
Nella nota sulle rivelazioni del minore, in data 27 maggio 2011, indirizzata alla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica, il predetto psicologo aveva riportato in corsivo il racconto del minore del 18 febbraio 2011 e da esso si evinceva che gli abusi erano iniziati quando la persona offesa aveva l’età di otto anni.
Nelle sommarie informazioni del 17 ottobre 2011, testualmente riportate in sentenza, il dottor OMISSIS aveva riferito le ragioni per le quali, in un primo tempo, aveva fatto riferimento ad un quindicenne come autore degli abusi mentre nella relazione scritta inviata al pubblico ministero aveva fatto riferimento ad un giovane di circa 18 o 19 anni, chiarendo l’equivoco sorto in base al fatto che egli, allorquando fece le prime dichiarazioni, era solo sommariamente a conoscenza della situazione.
Nell’audizione di OMISSIS del 27 luglio 2011, alla presenza del consulente tecnico, la persona offesa ha dichiarato che i fatti erano avvenuti prima del mese di dicembre 2010 sicchè, messe a confronto le dichiarazioni del dottor P. e quelle del minore, esse non sarebbero affatto contraddittorie ed anzi del tutto convergenti quanto al tempus commissi delicti, che abbraccia un arco di tempo che va dal 2008 al 2010, con la conseguenza che per l’intero arco temporale l’autore del reato non risulta mai essere stato minorenne avendo raggiunto la maggiore età già alla data del 12 dicembre 2007.
3. La difesa obietta che la Corte d’appello non avrebbe dato credito alla versione resa dall’imputato, pur avendo valorizzato la sua confessione ai fini dell’affermazione di responsabilità.
Il rilievo non è fondato avendo questa Corte stabilito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, l’individuazione del luogo del commesso reato (nella specie, quello di inizio della consumazione) non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purchè specifici (Sez. 1, n. 24113 del 26/05/2009, in proc. Dhiab Ramzi e altro, Rv. 244033).
Nel caso di specie, la versione dell’imputato è del tutto isolata ed essa proviene da una parte processuale che ha interesse ad individuare la competenza del giudice minorile rispetto al giudice ordinario per una serie di ricadute sostanziali (diminuente della minore età) e processuali (giudice che può essere ritenuto dall’imputato notoriamente meno severo), per indicarne soltanto alcune, con la conseguenza che le dichiarazioni dell’imputato, di per sè sole, non possono soddisfare l’esigenza probatoria necessaria per ritenere provato il tempo ed il luogo di consumazione della condotta criminosa, dovendosi nello specifico richiedere necessari riscontri, anche indiziari, purchè dotati di significatività oggettiva e soggettiva rispetto al fatto da provare, riscontri, nella specie, del tutto mancanti.
Perciò, la Corte del merito ha correttamente collocato, sulla base delle evidenze disponibili e dei chiarimenti resi dalle fonti di prova orale, i fatti di abuso in un arco di tempo ricompreso tra il 2008 e il 2010 e in epoca in cui l’imputato aveva conseguito la maggiore età ed il minore aveva un’età al di sotto dei dieci anni.
Peraltro, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non può ritenersi inattendibile il minore, poichè è proprio l’imputato che, con la sua confessione, ha conferito la maggior attendibilità della fonte di prova.
Va infine ricordato che solo l’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (Sez. 3, n. 2690 del convincimento del giudice del merito 26/10/2011, B., Rv. 251899) ma tale incertezza deve ritenersi del tutto superata sulla base dei tranquillizzanti approdi probatori che hanno guidato il logico convincimento del giudice del merito.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.