L’istituto della messa alla prova e la relativa sospensione del processo per controllarne l’esito non possono prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l’imputato assume, poichè il patto sottostante al “probation” implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l’impegno positivo dell’incolpato di cambiamento e recupero.
(Cass. Sezione II Penale, 13 – 28 novembre 2013, n. 47216)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente –
Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere –
Dott. GALLO Domenico – Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
nei confronti di:
OMISSIS;
avverso la sentenza del GUP del Tribunale Minorenni di Firenze del 12.4.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza si annullata con rinvio.
Con l’ordinanza del 12 aprile 2012 il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto la sospensione del processo a carico di OMISSIS per il periodo di anni uno e la messa alla prova dell’imputata, indagata per reati di rapina e altro.
Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Firenze contestando violazione di legge per essere stata decisa la messa alla prova pur in assenza di un progetto predisposto a riguardo e senza motivare la ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio.
Il ricorso è fondato. L’istituto della “messa alla prova” e la relativa sospensione del processo per controllarne l’esito non possono prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l’imputato assume, poichè il patto sottostante al “probation” implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l’impegno positivo dell’incolpato di cambiamento e recupero (Cass. sez. 2, 8.11.2012, n. 46366). Nel caso di specie non risulta agli atti nessun progetto, emergendo al contrario dalla nota depositata in atti la difficoltà di indicare un qualunque tipo di percorso educativo che possa rivelarsi realmente efficace nella fattispecie in oggetto.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dei minorenni di Firenze per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Firenze per nuovo esame.