La prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena, deve tener conto – quando si tratta di minori – della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamento, specie quando le stesse siano aspecifiche e non perfettamente aggiornate, con la conseguenza che ogni elemento utile di valutazione deve essere acquisito, ai fini di un pieno apprezzamento della istanza di concessione del suddetto beneficio, per esprimere un giudizio prognostico orientato nella prospettiva del reinserimento sociale del minore.
(Cass. Sezione VI Penale, 14 – 20 ottobre 2014, sentenza n. 43773)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente –
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere –
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 54/2013 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di GENOVA, del 06/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’Ambrosio V. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1. Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2014 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale dei Minorenni di Genova del 25 giugno 2013, che dichiarava OMISSIS colpevole dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e calunnia ascrittigli, e lo condannava, quanto al reato di calunnia, alla pena di un anno di reclusione, e per tutti gli altri reati, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, e così, complessivamente, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del OMISSIS, deducendo la violazione dell’art. 125 c.p.p., in relazione alla mancanza di motivazione sulla denegata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte d’appello posto a base del diniego del beneficio di cui all’art. 163 c.p. unicamente i presupposti utilizzati per negare la irrogabilità di una pena in misura prossima ai minimi edittali.
La Corte di merito, dunque, non ha indicato quali siano i presupposti della prognosi negativa circa una futura recidiva del minore.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Sez. 5, n. 3310 del 08/02/1996, dep. 01/04/1996, Rv. 204249) la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena, deve tener conto – quando si tratta di minori – della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamento, specie quando le stesse siano aspecifiche e non perfettamente aggiornate, con la conseguenza che ogni elemento utile di valutazione deve essere acquisito, ai fini di un pieno apprezzamento della istanza di concessione del suddetto beneficio, per esprimere un giudizio prognostico orientato nella prospettiva del reinserimento sociale del minore.
Nel caso in esame, la decisione non pare sorretta da una adeguata e congrua motivazione riguardo al probabile effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa, avendo la Corte d’appello limitato il suo giudizio ad un apprezzamento negativo del solo profilo inerente alla confessione, ritenuta meramente strumentale, senza considerare il più ampio panorama di elementi di valutazione dedotti dalla difesa con riferimento al grave stato di disagio evolutivo del minore, alla sua condizione di tossicodipendenza ed alla sua incensuratezza.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto, che nella piena libertà delle valutazioni di merito dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa sede stabiliti.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla sezione dei minorenni della Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.