La competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del Giudice penale.
La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto la competenza del Giudice civile esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale.
(Cass. sez. I Civile, ordinanza 17 febbraio – 24 marzo 2011, n. 6840)

 

 
 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Civile
 Ordinanza 17 febbraio – 24 marzo 2011,  n. 6840 
 
[OMISSIS]
 
avendo il [OMISSIS], imputato in un processo penale, fatte richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa venne accolta dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento 26 maggio 2005;
che quando, con istanza del 13 novembre 2008, venne chiesta la liquidazione del compenso il tribunale di Taranto, con provvedimento del 25 novembre 2008, revoco’ il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per essere stata la relativa istanza mancante della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni reddituali e della copia del documento d’identita’ dell’istante;
che il [OMISSIS] propose allo stesso tribunale di Taranto ricorso in opposizione al provvedimento di revoca, ma il tribunale, con provvedimento del 20 gennaio 2009, ritenuto che avverso il provvedimento di revoca fosse esperibile ricorso per cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 dispose la trasmissione del ricorso a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto ai ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale;
che nella specie, pertanto, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza e’ stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale;
che nel caso di specie, invece, cio’ di cui si discute non e’ l’opposizione al decreto di liquidazione, bensi’ la legittimita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che la cognizione di questa materia, ad avviso del collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087).
P.Q.M.

rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
[OMISSIS]

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