Al pari di quanto espressamente previsto in ambito prevenzionistico, anche in materia ambientale deve ritenersi non più necessario, al fine di attribuire rilevanza penale alla delega di funzioni, che essa sia giustificata in base alle dimensioni o, quanto meno, alle esigenze organizzative della impresa.
(Cass. Sez. III^ Penale, sentenza 21 maggio – 2 luglio 2015, n. 27862)

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