L’udienza di esecuzione, tenuta in assenza del pubblico ministero, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, che invalida il provvedimento in esito adottato: l’art. 666, comma 4, c.p.p., infatti, prevede come necessaria la presenza del pubblico ministero.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti al giudice, perché proceda in conformità alle previsioni di legge, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, in esito all’udienza camerale ex art. 666 c.p.p. svoltasi in assenza del pubblico ministero, aveva dichiarato l’estinzione del reato di cui all’art. 186 del codice della strada e dimezzato il periodo di sospensione della patente di guida fissato con la sentenza di patteggiamento che aveva irrogato la condanna a pena convertita in lavoro di pubblica utilità.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 27 agosto – 18 giugno 2013, n. 35615)

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