Il Giudice Tutelare di Roma con un interessante provvedimento, caratterizzato dalla peculiarità della fattispecie (al momento della domanda di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio, questi esistevano ed erano trattenuti da un genitore) ha statuito che il “trattenimento” da parte di un genitore va inteso come revoca del consenso per l’espatrio e, ritenuta la propria competenza in base alla disciplina dettata dalla legge 1185/1967, ha autorizzato le Autorità di P.S. al rilascio dei nuovi passaporti con annullamento di quelli trattenuti dal coniuge dissenziente.
(Tribunale Ordinario di Roma, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 5-6 luglio 2017, n. 8797)

Testo integrale del decreto (Avv. Alessandro Piermarini)