Nell’udienza camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all’audizione dell’opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l’eventuale omissione di tale adempimento produce – per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, cod. proc. pen. – una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto.

(Cass. Pen. Sez. 6, sentenza 2 – 11 aprile 2014, n. 16169)

Testo integrale sentenza

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