L’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.S., comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 9 settembre – 11 ottobre 2016, n. 42951)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 1877/2014 Corte d’Appello di L’Aquila del 28/05/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G., Dr. SALZANO F., che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente che si è riportato ai motivi del ricorso insistendo per il suo accoglimento.

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Avezzano in data 23/01/2013 e la condanna ivi stabilita di OMISSIS alla pena di un anno di reclusione in ordine ai reati di cui all’art. 650 c.p. (capo 6), art. 337 c.p. (capo C); artt. 582, 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2 (capo D) e art. 635 c.p. (capo E dell’imputazione) aggravati dalla recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99 c.p.).
Rispondendo ad alcune delle doglianze formulate con l’atto d’appello, la Corte territoriale ha statuito che la contestata inottemperanza all’ordine di arrestare l’autovettura impartito con paletta segnaletica ha integrato il reato di cui all’art. 650 c.p. (capo 6), mentre gli atti di autolesionismo praticati dallo imputato, comunque accompagnatisi a quelli di violenza esercitati nei confronti dei pubblici ufficiali, hanno integrato il delitto di resistenza di cui al capo C. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a tutti i reati oggetto di condanna.
Con riferimento al reato di danneggiamento (capo E), sostiene che la documentazione versata in atti non è idonea a fornire la prova della sussistenza del reato di cui all’art. 635 c.p., dal momento che il water del Commissariato della Polizia di Stato di Avezzano oggetto del contestato danneggiamento non risultava affatto divelto, ma solo leggermente spostato dalla sua sede.
Quanto al reato di cui al capo 6, deduce che la condotta in addebito integra esclusivamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 192 C.d.S., comma 1.
Con riferimento al delitto di resistenza, deduce poi che i meri atti di autolesionismo non possono avere integrato il reato de quo, non avendo egli manifestato alcuna volontà di opporsi all’operato dei pubblici ufficiali; contesta, infine, la sussistenza delle lesioni personali patite dai pubblici ufficiali, quali risultanti dai referti medici acquisiti agli atti processuali, dovendo le stesse essere qualificate come mere percosse (art. 581 c.p.).

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, tranne per la parte concernente la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p..
2. Risulta infondata la doglianza riferita alla pretesa inconfigurabilità del delitto di cui all’art. 337 c.p. in dipendenza da atti di autolesionismo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta auto-lesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera del pubblico ufficiale (Sez. 6, sent. n. 10878 del 18/11/2009, dep. 2010, M. e altro, Rv. 246675; Sez. 6, sent. n. 4929 del 17/12/2003, dep. 2004, Moraes De Jesus, Rv. 229511).
3. Attengono, invece, propriamente al merito del giudizio le censure riferite alle modalità del danneggiamento contestato al capo E, nonchè la sussistenza delle lesioni personali cagionate (e certificate dai sanitari) ai pubblici ufficiali di cui al capo D e come tali risultano improponibili in questa sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3).
4. E’ invece fondata la doglianza riguardante la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. (capo B), che la Corte territoriale ha ritenuto integrata dalla mera inottemperanza all’ordine di fermarsi, giusta motivazione consistente, peraltro, in una mera tautologia (non potendo la condotta del prevenuto inquadrarsi nella semplice inottemperanza all’ordine di fermarsi astrattamente punibile con una semplice sanzione amministrativa).
La statuizione, come detto immotivata, si pone, infatti, anche in contrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – costruita come reato dall’art. 650 c.p. e come violazione amministrativa dall’art. 192 C.d.S., comma 1, – risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.S., comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p. (Sez. 1, sent. n. 8385 del 10/07/1998, Balestra, Rv. 211147; Sez. 6, sent. n. 23824 del 29/04/2003, Artese, Rv. 225688; Sez. 1, sent. n. 3943 del 15/01/2008, Faggioli, Rv. 238382; Sez. 1, n. 36736 del 17/09/2008, Beninati, Rv. 241127).
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l’effetto eliminata la pena corrispondente.
Può, tuttavia, procedersi direttamente in questa sede alla eliminazione ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), atteso che dalla sentenza di primo grado si ricava che l’aumento a titolo di continuazione (art. 81 c.p.) sulla pena base riferita al più grave reato di cui all’art. 337 c.p. è stato determinato nella misura di un mese di reclusione anche per la contravvenzione de qua, aumento successivamente ridottosi a venti giorni per effetto del rito speciale di cui all’art. 442 c.p.p. e che va, pertanto, espunto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l’effetto elimina la pena corrispondente pari a giorni venti di reclusione.