E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui esclude le madri condannate per un delitto indicato nell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, dalla possibilità di espiare, sin dall’inizio, la pena detentiva secondo modalità agevolate, anche nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.

Non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso, ma la preclusione assoluta è certamente lesiva dell’interesse del minore, e perciò dell’art. 31, secondo comma, Costituzione.
(Corte Costituzionale, sentenza 8 marzo – 12 aprile 2017, n. 76)

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