In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, c.p.p. soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al “genus” della impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza.
(Cass. Penale Sez. 1, sentenza  29 aprile – 8 giugno 2015, n. 24433)

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