Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione volontaria da parte della stessa vittima di bevande alcooliche o stupefacenti, rilevando, ai fini della configurazione del reato, solo la condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, a prescindere di chi abbia cagionato detta condizione, ed essendo l’aggressione in sé all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 11 gennaio – 4 ottobre 2017, n. 45589)

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