Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della pronuncia per irrilevanza del fatto, devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento.
Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e la modalità con le quali esso è stato eseguito.
L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.
(Cass. Sezione IV Penale, 2 ottobre – 12 novembre 2013, n. 45580)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 467/2012 GUP PRESSO TRIB. MINORI di TORINO, del 14/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Destro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
1. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in epigrafe ai sensi dell’art. 425 c.p.p., e del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, per irrilevanza del fatto in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p..
L’imputazione attiene al tentativo di sottrarre un motociclo custodito all’interno del garage dell’abitazione della vittima.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica, deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione. Si lamenta che la valutazione in termini di irrilevanza del fatto è irrazionale ed in contrasto con le risultanze processuali. La pronunzia impugnata assume che il reato è espressione della superficialità adolescenziale, sebbene si tratti di persona di 17 anni e 5 mesi; e si giustifica l’atto considerando che il giovane era molto appassionato di motocicli. Tale ultima considerazione, con tutta evidenza, non è idonea a sminuire la manifesta illiceità della condotta, tanto più che l’imputato si è addirittura introdotto in un garage altrui, ha prelevato la moto non riuscendo a portare termine l’operazione per essere stato colto sul fatto dal proprietario. Pure priva di logicità è l’argomentazione inerente al pregiudizio derivante dal seguito del processo. Ritiene il ricorrente che proprio la prosecuzione del procedimento possa consentire al minore di percepire l’illiceità di quanto commesso.
3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell’esistenza di sufficienti elementi di prova ai fini del rinvio a giudizio, considera che il fatto appare di modesta gravità e costituisce espressione di superficialità adolescenziale, essendo il minore molto appassionato di motocicli e non essendovi stata una completa valutazione delle conseguenze del gesto. Il giovane non è affetto da precedenti denunzie e non vi sono segni di devianza. La risposta dello Stato non è mancata, con l’avvio del procedimento che costituisce di per sè un monito per un adolescente; sicchè l’ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative del minorenne per il peso psicologico che comporterebbe.
La pronunzia reca una delicata valutazione di merito che, nel suo nucleo, è conforme ai principi, non mostra vizi logici, reca un equilibrato apprezzamento dei diversi elementi di giudizio che non può essere posto in discussione nella presente sede di legittimità.
Questa Suprema corte, infatti, ha ripetutamele enunciato il condiviso principio che, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27, – nel processo a carico di imputati minorenni devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e la modalità con le quali esso è stato eseguito. L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (da ultimo, Sez. II, 13/07/2010, Rv. 248267).
La pronunzia impugnata si attiene a tali principi, individuando puntualmente i profili del fatto che rilevano ai fini della ponderazione in questione ed esprimendo un apprezzamento articolato, completo, bilanciato. Non si scorgono incongruenze tali da vulnerare alla radice la valutazione e, dunque, il merito non può essere qui ridiscusso. Ne discende che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.