In materia di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro non possono di per sè ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità l’ambito lavoristico in cui si è realizzato l’infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari o il fatto che il legislatore abbia inteso definire “gravi” il tipo di lesioni derivate al lavoratore in conseguenza dell’infortunio.
(Cass. Penale Sez. IV, 24 gennaio – 5 aprile 2017, n. 17163)

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del Procuratore Generale, ha chiarito che il Giudice per poter valutare la concedibilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., oltre ai requisiti previsti dalla norma, deve anche considerare le disattenzioni messe in atto dal lavoratore che hanno contribuito al verificarsi dell’evento. Tali condotte da un lato valgono a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorrono a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
OMISSIS;
e
OMISSIS;
avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BALSAMO ANTONIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione al ricorso del PG di Milano;
Rigetto del ricorso dell’imputato R.G.;
udito il difensore del ricorrente R.G. il quale conclude per l’accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del PG.

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 19 Aprile 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, che aveva assolto R.G. quale titolare della ditta OMISSIS s.p.a. dal reato di lesioni personali gravi ai danni del dipendente omissis il quale si era infortunato mentre era intento allo svolgimento di attività di manutenzione all’interno della linea produttiva, ne pronunciava la assoluzione ricorrendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
2. Sovvertendo il giudizio del Tribunale di prima cure, assumeva che non poteva ritenersi abnorme la condotta dell’operaio il quale, dopo avere attivato la procedura aziendale di sospensione del ciclo produttivo al fine di svolgere opere di manutenzione ai rulli trascinatori della macchina impiegata per la produzione di manufatti in acciaio, ultimato l’intervento ne aveva disposto la riattivazione, per poi reintrodursi inopinatamente all’interno della macchina per integrare l’intervento, così da venire attinto al viso da un organo mobile della biella, poichè specifica disposizione del D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 71, comma 1) impone che, in occasione di tali interventi dell’operatore all’interno di macchine in movimento, siano dotate di dispositivi che ne precludano automaticamente il movimento.
Sotto diverso profilo era comunque ad escludere che l’intervento del lavoratore potesse ritenersi del tutto eccentrico ed anomalo rispetto ai compiti allo stesso affidati, laddove l’infortunio si era realizzato proprio nel corso e in ragione delle mansioni di manutenzione allo stesso affidate.
3. Evidenziava peraltro che la condotta del datore di lavoro potesse essere sussunta nell’ambito del fatto di particolare tenuità, in ragione della natura e della durata delle lesioni, del tempo di guarigione, di una condotta risarcitoria e delle altre modalità dell’azione delittuosa che potevano connotare di tenuità tanto i profili oggettivi (azione e offesa), quanto i profili soggettivi del fatto reato.
4. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso la difesa dell’imputato OMISSIS nonchè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.
4.1 Il OMISSIS articolava due motivi di ricorso.
4.1.1 Con un primo motivo denunciava violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 40, comma 1, art. 43, comma 1, terzo periodo, art. 590, e dell’art. 71, comma 1 in relazione all’art. 70, comma 2, con riferimento alla valutazione dei mezzi di prova nonchè per difetto motivazionale in ordine alla pretesa non conformità ai requisiti di sicurezza della macchina durante la esecuzione dell’intervento. Assumeva che la disposizione antinfortunistica si riferiva allo svolgimento degli interventi di manutenzione, laddove nel caso in specie l’operaio dopo avere dato corso all’attività manutentiva affidata, aveva autorizzato la ripresa del ciclo produttivo provvedendo al riarmo del fungo di emergenza, di talchè la condotta del dipendente, sia in termini di colpa che in termini causali, andava valutata fuori dalla prestazione manutentiva, ma nell’ambito dell’ordinario ciclo produttivo, ormai ripreso. Sotto questo profilo evidenziava che la prestazione di manutenzione era assistita da un sistema automatizzato e procedimentalizzato di cautele che doveva ritenersi adeguato a salvaguardare la incolumità del prestatore, in quanto esisteva un comando (fungo) azionato dallo stesso manutentore per la interruzione del ciclo, nonchè erano previsti una serie di passaggi (tramite capoturno) che davano luogo alla ripresa della lavorazione. Nè la successiva predisposizione di ulteriori cautele, che erano basate per prevenire condotte abnormi del lavoratore, potevano ritenersi di per sè esplicative della precedente inottemperanza alla disposizione richiamata, che si riferiva alla fase di svolgimento della manutenzione.
4.1.2 Con un secondo motivo deduceva violazione di legge in riferimento all’efficacia interruttiva del rapporto di causalità da parte del lavoratore e difetto di motivazione in punto a comportamento abnorme ed eccezionale dello stesso. Invero il lavoratore aveva dato luogo alla ripartenza del ciclo produttivo per poi ripresentarsi all’interno della gabbia, ove si era riavviato il movimento degli organi meccanici per integrare il proprio intervento, in sostanza volontariamente esponendosi al pericolo derivante dalle parti semoventi del sistema senza procedere alla interruzione della lavorazione, che pure avrebbe potuto disattivare disarmando il fungo. Evidenziava che la condotta risultava assolutamente eccentrica e abnorme e dotata di propria autonoma rilevanza causale, atteso che le garanzie che presidiavano l’attività di manutenzione assicuravano il fermo della macchina nei termini sopra indicati, ma nel caso in specie il lavoratore li aveva sostanzialmente elusi, facendo riprendere la lavorazione e poi reintroducendosi nella macchina in movimento. Anche in relazione a tale profilo il giudice di appello aveva del tutto omesso di considerare che l’intervento di manutenzione era terminato, che il lavoratore aveva autorizzato la ripresa del lavoro e che le regole cautelari sancite dalla normativa richiamata non potevano considerarsi più attuali.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano con un unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in punto ad applicazione dell’istituto del fatto di particolare tenuità, assumendo che non ne ricorrevano i presupposti, in ragione della gravità delle lesioni cagionate, della rilevanza penale della condotta ascritta, della ritenuta violazione delle norme antinfortunistiche, fatti che connotavano di particolare offensività la condotta e di non trascurabile gravità le conseguenze dannose, facendo riferimento ad una serie di disposizioni, di natura processuale, da cui era rilevabile il particolare disvalore che l’ordinamento giuridico riconosceva a fatti reato come quello in esame.
Escludeva poi che il giudice di secondo grado avesse fatto riferimento a elementi specifici e concreti da cui desumere la particolare tenuità del fatto, dal momento che il OMISSIS non ne aveva fatto alcun riferimento mentre il giudice di appello aveva sostanzialmente applicato l’istituto di ufficio. Sotto diverso profilo risultava illogico ritenere che la durata della malattia in 80 giorni fosse motivo di emersione della causa di non punibilità, laddove la stessa durata valeva a definire come gravi le lesioni, nè la esimente la punibilità poteva discendere dall’entità del risarcimento del danno riconosciuto, quale strumento di misurazione del danno patito, rilevando lo stesso ai fini del riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti generiche o di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6.
1. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati.
2. La Corte territoriale ha infatti svolto buon governo delle risultanze processuali e con motivazione del tutto adeguata sotto il profilo logico giuridico ha sia riconosciuto la ricorrenza di profili di colpa specifica in capo al titolare della posizione di garanzia, in relazione allo svolgimento dell’attività di manutenzione del macchinario, sia escluso che i concorrenti addebiti di imprudenza, pure attribuibili al manutentore offeso, fossero idonei a escludere il rapporto di causalità tra la condotta ascritta al OMISSIS e l’evento.
3. Invero pertinente risulta il richiamo operato in capo di imputazione alla mancata predisposizione di strumenti automatici di bloccaggio dei macchinari all’interno dei quali l’operaio debba entrare in tutto o con parte del corpo per svolgere attività di manutenzione. Appare evidente che la norma antinfortunistica richiamata (art. 71, comma 1 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70, comma 2) non possa ritenersi rispettata, come pretende il ricorrente, allorquando sia previsto un sistema antinfortunistico procedimentalizzato, peraltro solo parzialmente automatizzato, attivabile dallo stesso manutentore (attivazione di un fungo meccanico e interlocuzione con soggetto di vigilanza), trattandosi di cautela parziale, inidonea a coprire tutte le aree di rischio e tutte le possibili ipotesi in cui, in coincidenza dell’attività del manutentore, possa risultare attiva una o più macchine o parti di esse, anche a causa della disattenzione, come nel caso in specie, dello stesso manutentore.
4. La disposizione infortunistica mira invece a interdire il movimento dell’apparecchiatura meccanica per il solo fatto che all’interno di essa il manutentore si trovi ad operare e pertanto a prescindere dal fatto che lo stesso abbia o meno seguito le prassi procedimentali seguite nell’azienda per consentire la interruzione del ciclo produttivo e di disporne il riavvio, una volta svolto l’intervento necessario.
4.1 Invero la presenza di codificate prassi aziendali, che presidiavano la funzione del manutentore, rendendo lo stesso responsabile della propria sicurezza, nel consentirgli di interfacciarsi con il soggetto (pulpitista) addetto alla attivazione del ciclo produttivo, ed a manovrare anche un sistema automatico di interruzione, non escludevano in capo al responsabile della sicurezza l’obbligo della predisposizione di blocco automatico degli ingranaggi previsto dalla norma speciale, in quanto si trattava dell’unico strumento in grado di tutelare il manutentore, e chiunque si trovasse in prossimità degli ingranaggi in movimento, da condotte improprie dovute a distrazione o da possibili altri errori umani o di comunicazione tra i soggetti deputati a interagire in chiave di prevenzione.
4.2 Nè all’uopo coglie nel segno, quando si assume la illogicità della motivazione del giudice di appello, la distinzione operata dal ricorrente, ai fini di escludere l’obbligo di predisposizione della cautela infortunistica, tra la attività di manutenzione svolta nell’arco temporale in cui erano state interrotte le lavorazioni, rispetto a quella realizzata una volta riattivato il funzionamento delle macchine, atteso che il C., pure avendo autorizzato la ripresa del ciclo produttivo, si era attardato a compiere una ulteriore regolamentazione del macchinario, cosicchè il fermo automatico delle componenti mobili, lo avrebbe preservato dall’infortunio mentre egli era ancora intento a terminare il suo compito.
5. Sotto diverso profilo appare evidente che, anche in relazione alla natura, alle finalità e al sistema automatico della cautela omessa, come correttamente argomentato dal giudice territoriale, la condotta del lavoratore offeso, seppure imprudente, non possa ritenersi nè eccezionale, nè abnorme. E’ stato evidenziato dal S.C. che l’eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. 4, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv. 259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386).
6. Ugualmente infondato deve ritenersi la impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, avverso la statuizione della Corte territoriale che ha sussunto la fattispecie nell’ambito della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
In relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., la giurisprudenza di questa corte ha evidenziato che ai fini dell’accertamento dei presupposti applicativi, che attengono appunto alla non abitualità della condotta e alla modesta offensività della azione e delle conseguenze dannose o pericolose di essa come interpretati dall’art. 133 c.p., il giudice di legittimità nello svolgere tale secondo apprezzamento non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, degli eventuali giudizi già espressi nelle pronunce di merito (sez. 3, 8.4.2015 n. 15449; sez. 4, 17.4.2015 n. 22381; da ultimo S.U. 25.2.2016 Tushaj).
6.1. Invero nel caso in specie deve ritenersi assolutamente coerente e adeguata sotto il profilo logico giuridico la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta operatività nel caso in specie del suddetto istituto.
Ricorrono infatti i presupposti per riconoscere in termini obiettivi il requisito della modestia del fatto reato, avuto riguardo in particolare alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, che pure assumono rilievo ai sensi dell’art. 133 c.p., requisiti espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con l’art. 131 bis c.p. nonchè ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzato dall’art. 133 c.p. sub specie della graduabilità della colpa, sulla quale non può non incidere la grave disattenzione in cui incorse lo stesso lavoratore.
6.2 Nè possono di per sè ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità l’ambito lavoristico in cui si è realizzato l’infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari o il fatto che il legislatore abbia inteso definire “gravi” il tipo di lesioni derivate all’infortunato C. (per un periodo superiore a 40 giorni) in conseguenza dell’infortunio.
Premesso che non ricorre alcuno dei presupposti preclusivi alla applicazione della causa di non punibilità codificati dallo stesso legislatore che la ha disciplinata e introdotta nell’ordinamento giuridico (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività.
Del tutto conforme a quanto sopra evidenziato sul punto è la sentenza a sez. U, 25.2.2016 Tushaj, n. 13681 che tra l’altro così motiva “Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita”.
6.3 Ma se questo è il criterio utilizzabile dal giudice per accertare la sussistenza dei presupposti della declaratoria di non punibilità in presenza di particolare tenuità dell’offesa, del tutto coerentemente il giudice di appello è pervenuto alla decisione adottata alla stregua di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (sez. U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266590).
6.4 Invero quanto ai profili oggettivi della condotta e dell’offesa il giudice di appello era a rappresentare che la OMISSIS non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza…quali un fungo di blocco, sirena di riattivazione, anche se riteneva lo stesso sistema inadeguato, sebbene la persona offesa avesse dato il suo consenso al pulpitista di riattivare la macchina.
6.5 D’altro canto il R., avendo realizzato che i presidi adottati si erano dimostrati insufficienti, aveva apportato, dopo l’infortunio, i correttivi del caso, dotando gli impianti di una serie di accorgimenti di sicurezza e aveva provveduto a segregare le parti mobili e pericolose della macchina, sostituendo nuove tecnologie al sistema procedimentalizzato sopra indicato, in pratica rimesso all’auto responsabilità dello stesso manutentore.
6.6 Sotto diverso profilo il giudice territoriale ha riconosciuto la tenuità dell’offesa in presenza di una iniziale diagnosi di riabilitazione in gg. 20 successivamente stabilizzata in gg.80 e, sebbene tale termine di durata della malattia comporti una definizione giuridica di “lesioni gravi”, il giudice di merito ha evidenziato come la originaria durata temporanea delle lesioni giustificava una valutazione in termini di tenuità, laddove il prolungamento della malattia era verosimilmente dipeso da postumi incidenti sulla capacità lavorativa ma non su quella di attendere alle normali occupazioni.
6.7 D’altro canto ai fini del riconoscimento della tenutà dell’offesa non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all’art. 131 bis c.p., il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.
6.8 Infine il giudice di appello ha tenuto altresì conto, ai fini della graduazione del pregiudizio subito dal lavoratore, della misura risarcitoria, che manifesta gli intenti riparatori post factum del reo e al contempo vale quale parametro dell’entità del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, in considerazione del danno conseguito alla validità biologica dell’infortunato.
In conclusione devono trovare rigetto entrambi i ricorsi e il ricorrente OMISSIS va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna l’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.