L’eccezione di incompetenza del Tribunale per i minorenni, con cui venga dedotta una diversa età dell’imputato rispetto a quella apparente, non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità qualora sia necessario disporre accertamenti di tipo radiologico ed antropometrico.
(Cassazione Sezione I Penale , 30 marzo 2016, n. 27983)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente –
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco – Consigliere –
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere –
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere -ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS
avverso la sentenza n. 5/2011 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di ROMA, del 27 aprile 2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30 marzo 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

1.Con sentenza in data 27 aprile 2011 la Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 22 settembre 2010, che aveva condannato l’imputato T.D., previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1 e col riconoscimento della circostanza attenuante della minore età, alla pena di anni cinque di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati per continuazione, di tentato omicidio in danno di OMISSIS, di lesioni personali in danno di OMISSIS e di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere. A tali conclusioni i giudici di merito erano pervenuti sulla base della valutazione delle deposizioni delle persone offese e di altri due testimoni presenti ai fatti, nonchè della documentazione sanitaria, attestante la natura e l’entità delle ferite subite dalle due vittime, dai quali elementi avevano dedotto la prova del fatto che l’imputato aveva colpito con un coltello le parti lese dopo un alterco in cui erano stati coinvolti lo stesso ed il fratello, fattosi medicare per le ferite riportate a causa della rottura di un bicchiere.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 6 e 21 c.p.p. e D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, artt. 2 e ss. e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: premesso che le generalità dello stesso imputato, indicate negli atti processuali sono errate, rispondendo egli al nome di OMISSIS, nato in OMISSIS, nel momento di commettere i reati ascrittigli per i quali ha riportato condanna egli aveva già raggiunto la maggiore età, come documentato nell’allegata autenticazione di certificazione notarile, attestante i suoi dati personali in conformità all’atto di nascita, con traduzione legalizzata, circostanza che, se nota sin dall’origine, avrebbe determinato la competenza per materia del Tribunale ordinario e non della Tribunale per i minorenni.
Il ricorso è inammissibile.
1.L’eccezione d’incompetenza funzionale del Tribunale per i minorenni a prendere cognizione del procedimento penale a carico del ricorrente, unico motivo dedotto col ricorso, si fonda sulla deduzione della sua diversa identità rispetto a quanto emerge dagli atti processuali e sul già intervenuto raggiungimento della maggiore età al momento della commissione dei fatti di reato. La tematica non è mai stata sollevata nei due gradi di merito, nè dall’imputato, datosi alla latitanza, nè dai difensori che l’hanno assistito, il che ha praticamente impedito, per fatto addebitabile alla parte interessata, che fosse condotto un qualunque accertamento sul punto.
1.1 Da tale preliminare rilievo non discende l’inammissibilità dell’eccezione per tardiva deduzione, in quanto l’incompetenza dell’autorità giudiziaria procedente può essere dedotta per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
piuttosto, per la sua valida introduzione è richiesto che il proponente l’adempia all’obbligo di specifica illustrazione nei motivi e che non fondi la doglianza su emergenze fattuali, mai prospettate al giudice del merito, ovvero sulle quali debbano condursi accertamenti o apprezzamenti discrezionali, estranei al perimetro cognitivo del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 2336 del 7 gennaio 2015, Pretner Calore, Rv. 262081), al quale compete soltanto la verifica cartolare, circoscritta alle informazioni già acquisite al processo, mentre gli è inibita la conduzione diretta di qualsiasi approfondimento istruttorio.
1.2 Nel caso di specie, seppure il ricorrente abbia esposto con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza ed abbia corredato l’impugnazione di documentazione di supporto, è dirimente rilevare che trattasi di copia di atti rilasciati da autorità pubblica e notarile di paese straniero, corredata da traduzione, di cui questa Corte dovrebbe per la prima volta nel procedimento prendere cognizione per desumerne la vera identità ed età dell’imputato mediante l’esercizio di poteri valutativi, rientranti nei compiti esclusivi del giudice di merito.
Nè al riguardo è dato conoscere, nè riscontrare l’autenticità dei documenti allegati e la rispondenza al vero dei fatti in essi attestati, posto che l’asserito intervento di un notaio esercente in altro Stato non offre garanzie di legalità e dell’effettuazione di alcun riscontro presupposto del rilascio delle attestazioni rilasciate; come già affermato da questa Corte in casi similari di documenti d’identità rilasciati da paesi stranieri per attestare l’età dell’imputato, in dipendenza dei quali stabilire la competenza del giudice specializzato o meno. Il giudice può legittimamente non ritenere attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento di identità, facendo esso fede fino a querela di falso solo con riferimento all’autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell’intestatario del documento (Cass. Sez. 5, n. 183 del 17 gennaio 1997, Davidovic, Rv. 207462; Sez. 1, n. 35890 del 18 luglio 2012, Remi, Rv. 253184). Del resto nemmeno la certificata conformità a documenti d’identità garantisce che gli stessi siano stati rilasciati effettivamente dall’autorità competente e la loro intrinseca veridicità.
Nè assume rilievo per la soluzione della tematica sollevata quanto ritenuto nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che ha restituito l’imputato nel termine per proporre impugnazione sulla base della riscontrata corrispondenza del c.d. CUI, ossia delle due identità riferite all’imputato, la circostanza che, oltre ad essere indimostrata, non è concludente sul piano probatorio, dal momento che non è dato conoscere quale delle due sia veritiera.
Pertanto, nell’incertezza sulla reale capacità dimostrativa degli atti prodotti, a fronte della deduzione difensiva di una diversa età rispetto a quella apparente, avrebbero dovuto disporsi verifiche mediante accertamenti di tipo radiologico ed antropometrico, che questa Corte non può certamente disporre e che non si ritiene nemmeno di dover demandare al giudice di merito: l’imputato, dall’essere stato tratto a giudizio innanzi ai giudici del Tribunale e della Corte di appello per i minorenni ha riportato un indubbio vantaggio, sia per le maggiori garanzie procedimentali riconosciute ed il meno gravoso regime cautelare applicato, sia per l’applicazione della diminuente per la minore età.
Sulla base di tali rilievi si è già affermato da parte di questa Corte con orientamento condivisibile, qui ribadito, che in materia di competenza, quando le indagini antropometriche non offrano certezza che l’imputato ha raggiunto la maggiore età, in applicazione del principio del favor rei, va affermata la competenza del Tribunale per i minorenni, cui consegue un trattamento più favorevole (Cass. Sez. 5, n. 7027 del 28 maggio 1993, Rodolovic, Rv. 195811; Sez. 1, n. 57 del 16 gennaio 1989, Radulonc, Rv. 180427).
Per le considerazioni svolte l’impugnazione, che non muove alcuna contestazione, nemmeno in via subordinata al giudizio di responsabilità, va dichiarata inammissibile. Stante la minore età dell’imputato, non smentita da valide contrarie risultanze, lo stesso va esentato dal carico delle spese processuali e del pagamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.