La Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzazione di una carta “bancomat”, di provenienza furtiva, da parte di chi non sia in possesso del codice PIN, realizzata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, è sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di danaro contante.
(Cass. Penale Sez. Quinta, sentenza 12 gennaio – 20 aprile 2018, n. 17923)

Testo integrale sentenza