Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino Ufficio o Comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.
Premesso che l’art. 186 C.d.S., comma 7 punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5, l’invito a seguire i Carabinieri non era riconducibile: a) nè al comma 3, in quanto i Carabinieri non possedevano l’etilometro; b) nè al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando. D’altra parte, il rifiuto opposto dal B. non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell’art. 186, comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l’accadimento di un incidente stradale).
In definitiva, il rifiuto del B. all’adempimento dell’obbligo di seguire i Carabinieri presso l’Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto (circa 10 km), non ha integrato la contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 3.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 12 luglio – 7 settembre 2017, n. 40758)

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