Nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter.1 c.p., il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel meno grave delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.. Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio.
(nel caso di specie si era in presenza di una commercialista che giovandosi del c.d. scudo fiscale aveva posto in essere una serie di operazioni commerciali, finanziarie e societarie, per consentire di far rientrare in Italia somme considerevoli e di provenienza illecita di un proprio assistito).
(Cass. Sezione II Penale, 17 gennaio – 18 aprile 2018, n. 17235)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente –
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –
Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere –
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –
Dott. BELTRANI S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
contro la sentenza del 15/09/2016 della Corte di appello di Napoli;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del l’imputata , che ha depositato in udienza copia della memoria difensiva già depositata in Cancelleria in data 11/01/2018, ed ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, ed in subordine il rinvio alla Sezioni Unite.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa in data 15 settembre 2016:
– ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 24 ottobre 2013, limitatamente all’affermazione di responsabilità dell’imputata, in atti generalizzata, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole al capo I);
– ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato associativo di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione;
– ha conseguentemente rideterminato le pene (principale ed accessoria) in termini più favorevoli, anche in considerazione della ritenuta prevalenza (e non equivalenza) delle riconosciute circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante concorrente.
Contro tale provvedimento, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
I – art. 606/E: omessa motivazione ed illogicità della stessa quanto alla ritenuta consapevolezza dell’imputata in merito all’asserita provenienza illecita delle somme oggetto dell’operazione di riciclaggio contestata;
II – art. 606/B: erronea applicazione dell’art. 2 c.p., comma 1 – art. 157 c.p. – art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p., commi 2 e 3, nella parte in cui la Corte d’appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato: 1) l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le somme in attività economiche o finanziarie…; 2)… ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità de quibus utilizzate a godimento personale…; 3)… ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso…; 4)… ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione;
III – 606/E: illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello non ha calibrato la pena base sul minimo edittale.
Il 5 gennaio 2018 e gennaio 2018 nell’interesse dell’imputata sono state depositate due memorie difensive.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Va preliminarmente rilevato che le memorie depositate nell’interesse dell’imputata presso la Cancelleria della Corte di cassazione il 5 gennaio e l’11 gennaio 2018, non possono essere esaminate, perchè depositate oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’odierna udienza, fissato dall’art. 611 c.p.p..
1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell’art. 611 c.p.p. “si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate”.
Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4, la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante), e che le predette “copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione”: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell’uno, sia nell’altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
2.1. La Corte di appello, riproponendo legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perchè suffragate dagli elementi acquisiti, ha incensurabilmente osservato (f. 4 ss. della motivazione della sentenza impugnata) che “l’imputata ha posto in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie, attraverso le quali ha fatto rientrare in Italia ingenti somme (di illecita provenienza) che il OMISSIS ( OMISSIS, in atti generalizzato) deteneva all’estero (avvalendosi della normativa del c.d. scudo fiscale), le ha utilizzate per l’acquisto della OMISSIS s.r.l. (società della famiglia OMISSIS che aveva la proprietà dei quattro appartamenti siti in (OMISSIS), quindi ha ceduto tali quote alla società belga OMISSIS, le ha successivamente riacquistate (come quote della riacquistata OMISSIS s.r.l.), tramite mandato fiduciario alla OMISSIS, consentendo così all’OMISSIS il definitivo acquisto del complesso immobiliare sito in via (OMISSIS)”.
2.1.1. In ordine a tali operazioni ed alla responsabilità della come ispiratrice ed artefice delle operazioni economiche in oggetto, sono state valorizzate le dichiarazioni del OMISSIS e del coimputato OMISSIS, nonchè gli esiti delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di S. Giuseppe Vesuviano, veicolate in atti attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti: “basti evidenziare che gli intermediari esteri utilizzati per compiere le operazioni descritte sono risultati avere in Italia il medesimo domicilio in Roma, via Gregoriana n. 38, coincidente con quello della OMISSIS s.r.l., società direttamente riferibile all’OMISSIS; inoltre, la società estera OMISSIS è risultata essere stata utilizzata dall’imputata anche per compiere operazioni estranee alla vicenda OMISSIS (nella specie, operazioni relative alla OMISSIS s.p.a. degli imprenditori)”.
2.1.2. La provenienza illecita delle somme utilizzate per compiere le operazioni economiche in precedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli immobili siti in (OMISSIS), è stata incensurabilmente confermata dagli elementi riepilogati a f. 6 della sentenza impugnata, ed in particolare:
– dalla sentenza n. 421/97 della Corte di appello di Milano, “che ha confermato in punto di penale responsabilità la sentenza del Tribunale di Milano, cha ha ritenuto OMISSIS (in concorso con OMISSIS ed altri coimputati) responsabile del reato di appropriazione indebita continuata e pluriaggravata in relazione alla c.d. provvista OMISSIS, accertando che una parte di tale provvista (pari a circa 20 miliardi di lire) è entrata direttamente nella sua disponibilità”;
– dagli accertamenti patrimoniali relativi agli anni 1993-2001 svolti a carico del OMISSIS, “che hanno messo in rilievo la totale esorbitanza tra il flusso dei ricavi conseguiti e dichiarati ed il complesso delle risorse mobilitate dallo stesso OMISSIS”;
– dalla circostanza che lo stesso OMISSIS “non è stato in grado (nè in questo, nè in altro processo) di dimostrare la provenienza delle somme detenute all’estero dalla sua attività professionale. Le sue dichiarazioni sul punto sono state correttamente ritenute inattendibili dal Tribunale, atteso che, diversamente da altre propalazioni, le stesse risultano prive di riscontri e, soprattutto, in contrasto con quanto accertato nel suddetto processo di Milano”.
2.1.3. Non appare inopportuno precisare che l’essersi avvalsi della normativa del c.d. “scudo fiscale” per fare rientrare in Italia ingenti somme che il OMISSIS deteneva all’estero, non rende priva di rilievo, ai fini de quibus, l’accertata provenienza delittuosa delle somme in tal modo rientrate in Italia, la cui individuazione si aveva perdurante interesse ad occultare attraverso le descritte operazioni.
2.1.4. La consapevolezza dell’imputata della provenienza illecita delle somme utilizzate per compiere le operazioni economiche in precedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli immobili siti in (OMISSIS), è stata incensurabilmente desunta dagli elementi riepilogati a f. 7 s. della sentenza impugnata, ed in particolare:
– dal fatto che il OMISSIS e la OMISSIS “erano in rapporti di amicizia sin dall’inizio degli anni ‘90 (e, negli anni in esame, i due hanno avuto anche una relazione sentimentale); la OMISSIS era perfettamente informata dell’oggetto e dell’esito del processo di Milano (e, dunque, della acclarata appropriazione indebita di rilevanti somme in capo al OMISSIS) perchè in esso rimaneva coinvolto anche l’on. OMISSIS, ex marito dell’imputata”;
– dal fatto che “la OMISSIS era una esperta e competente professionista, come tale in grado di rendersi conto della reale finalità dell’operazione da lei stessa gestita su richiesta del OMISSIS”.
2.1.5. Con specifico riguardo alle finalità dell’operazione finanziaria in precedenza descritta, la Corte di appello, ed in precedenza il Tribunale, hanno osservato che essa “non poteva che assolvere alla necessità di “ripulitura del reato” anche mediante la “schermatura” dei singoli passaggi e, dunque, la riconducibilità dell’acquisto degli immobili al OMISSIS. La complessa operazione gestita dalla OMISSIS – puntualmente descritta dal consulente della pubblica accusa e non contestata dai consulenti di parte privata -, per come è stata ideata e gestita, era finanziata ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle somme utilizzate per l’acquisto della società titolare del complesso immobiliare ubicato in (OMISSIS): infatti, emerge dagli atti che la OMISSIS ha allestito negli anni un complesso intreccio di relazioni commerciali, societarie e finanziare anche tra società residenti in Italia ed all’estero, che non avevano alcuna plausibile ragione se non quella di far disperdere le tracce della provenienza delle somme, sol che si consideri che, dopo il rientro in Italia della provvista, il OMISSIS avrebbe potuto perfezionare personalmente l’acquisto degli immobili con il OMISSIS (con il quale già vi erano state pregresse intese) piuttosto che effettuare complessi passaggi che, dopo anni, si concretizzavano nel riacquisto della stessa società che solo qualche anno prima (2001) lo stesso OMISSIS aveva ceduto alla OMISSIS (la OMISSIS, poi OMISSIS s.r.l., poi OMISSIS s.r.l.), il tutto con notevole dispendio di tempo (ben tre anni) e di denaro (un costo aggiuntivo di circa 350.000 Euro corrisposto alla OMISSIS)”.
2.1.6. Nè, d’altro canto, è stata convincentemente indicata una diversa finalità dell’intricato groviglio di cessioni e riacquisti, coinvolgenti persone giuridiche sempre diverse, innanzi riepilogato.
3. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato.
3.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 2 c.p., comma 1 – art. 157 c.p. – art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p., commi 2 e 3, poichè la Corte d’appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato:
– l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le somme in attività economiche o finanziarie…
-… ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità utilizzate a godimento personale…
-… ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso…
-… ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3.1.1. Deve, in proposito rilevarsi che, dall’esame degli atti (consentito, ed anzi doveroso, anche in sede di legittimità, quando si tratti di esaminare una questione di natura processuale, quale è, nel caso in esame, quella della possibilità o meno, ex art. 606 c.p.p., comma 3, di dedurre una violazione di legge non dedotta in appello) risulta quanto segue:
– a seguito dell’emissione della sentenza di primo grado, l’estratto contumaciale era stato notificato all’imputata il 10 marzo 2014;
– l’atto di appello era già stato precedentemente depositato il 4 marzo 2014;
– il termine per proporre appello scadeva il 24 aprile 2014;
– la sentenza impugnata è stata deliberata dalla Corte d’appello in data 15 settembre 2016, e la difesa aveva concluso limitandosi a chiedere (cfr. verbale di udienza in atti) l’accoglimento dei motivi di appello.
3.1.2. L’art. 648-ter.1 è stato inserito nel codice penale con L. 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata in GU Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore dal 1 gennaio 2015;
E’, pertanto evidente:
– da un lato, che l’art. 648-ter.1 c.p. non era vigente alla data utile per la presentazione dell’atto di appello;
– dall’altro, che la predetta disposizione era già vigente nel corso del giudizio d’appello, il che avrebbe consentito la formulazione delle odierne doglianze.
Ciononostante, l’imputata ed i suoi difensori non avevano formulato in appello alcuna richiesta quanto alla possibile qualificazione giuridica delle condotte accertate ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., disposizione sopravvenuta astrattamente più favorevole.
3.1.3. Un orientamento di questa Corte ritiene che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato (come si verifica nel caso di specie, nel quale alla diversa qualificazione giuridica del fatto accertato, ai sensi della disposizione sopravvenuta di cui all’art. 648-ter.1 c.p., potrebbero conseguire gli effetti favorevoli indicati dalla ricorrente), perchè rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamente quando la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730).
3.1.4. Il collegio condivide e ribadisce il predetto orientamento, con la precisazione che l’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 609 c.p.p. presuppone che il ricorso non sia di per sè inammissibile.
Come già autorevolmente chiarito da questa Corte, infatti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818, Ricci, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nè eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso), “Il sistema delle impugnazioni (…) è contraddistinto comunque dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell’organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell’effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l’organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai primi. Laddove l’impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell’impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito”.
Trattasi, invero, di affermazioni di principio formulate con riferimento a diversa fattispecie, ma senz’altro valide anche con riferimento al caso in esame.
3.1.5. Nel caso in esame, peraltro, considerata l’ammissibilità del primo motivo di ricorso (pur, come già rilevato, infondato), la questione in oggetto deve comunque essere esaminata d’ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2.
3.2. La ritenuta necessità di esaminare la predetta questione giuridica impone di precisare, in via ancora preliminare, che la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte non può essere accolta, poichè sul punto non risulta esistente alcun contrasto giurisprudenziale, trattandosi di questione “nuova”, la cui soluzione, d’altro canto, non appare suscettibile di dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
3.3. Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-bis c.p.), ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), avevano ed hanno, come presupposto, l’esclusione della configurabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano.
Per tale ragione la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv. 201066) aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto, precisando (Sez. 2, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto agente avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta.
I fatti di “autoriciclaggio” erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 25191 del 07/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590) è configurabile il reato di cui all’art. 12-quinquies in danno dell’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all’art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego.
3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a prevedere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio (in particolare, come ricordato dalla dottrina, “il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane”; a sua volta, “l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato cime una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione”), ed al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dall’autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona “Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. emerge con chiarezza inequivocabile dai lavori preparatori, estremamente scarni sul punto a riprova del fatto che l’assunto era considerato pacifico.
Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompagna la L. 15 dicembre 2014, n. 186 (recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) si legge che Il comma 3 introduce – mediante l’inserimento di un nuovo art. 648-ter.1 c.p. – il reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”.
Più o meno nei medesimo termini, nel Dossier n. 23 A.C. 2247, redatto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, esplicativo delle Disposizioni in oggetto, si legge che il “nuovo” reato di auto riciclaggio è “volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”.
3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa:
– se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p.;
– se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..
Può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, nè concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto).
3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito certezze (ovvero considerando non risolto il dubbio interpretativo posto), ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio.
3.3.5. La parte assolutamente dominante della dottrina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclaggio.
La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in seno alle dottrine più autorevoli.
3.3.5.1. Un orientamento, premesso che “la limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate, nell’ordinamento)”, e che tale limitazione “segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio”, ritiene che “colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.”.
Si osserva, in proposito, che “l’insieme costituito dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648-bis e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene, infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell’autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca). Considerando per contro il solo fronte delle condotte ricomprese rispettivamente nell’insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme disegnato dall’art. 648-ter.1 c.p., è agevole avvedersi che quest’ultimo insieme è minore e completamente compreso nell’altro”.
Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la conclusione che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)”.
3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che “l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica marca il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato”; si sarebbe, pertanto, in presenza, di un c.d. “reato di mano propria”, in cui “l’individuazione del soggetto qualificato (…) si presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto”.
D’altro canto, come risaputo, “nei reati di mano propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perchè possa consumarsi l’offesa al bene giuridico”.
Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ricadute in tema di concorso di persone dell’inquadramento dell’autoriciclaggio come reato di mano propria:
– autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo della partecipazione è dato dalle ipotesi di coautoria (o di esecuzione frazionata), nel senso che la fattispecie concorsuale potrà ritenersi integrata anche quando l’autore del reato-fonte abbia posto in essere un frammento costitutivo della “complessa” azione tipica;
– specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere commesso da “chiunque” non rivesta la qualità di autore o coautore del reato-fonte;
– il precipitato più rilevante di una simile ricostruzione è che la condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, perchè la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l’illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego, non anche l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte, non punibile in forza della clausola di sussidiarietà.
3.3.5.3. Può, al contrario, ritenersi minoritario l’orientamento per il quale, costituendo l’autoriciclaggio un “reato proprio”, ed ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus; in tal modo, peraltro, “colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite”, con la conseguenza che quindi, pur come “conseguenza non voluta dal legislatore”, “calerebbe il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e reimpiego, a tutto vantaggio della nuova e meno grave incriminazione”, poichè “l’extraneus avrà buon gioco nel difendersi affermando che, per poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contribuito dell’autore del delitto presupposto, suo immancabile concorrente”.
3.3.5.4. Una dottrina ha proposto di risolvere il problema in applicazione dei principi (non in tema di concorso di persone nel reato, bensì) in tema di concorso apparente di norme.
Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti in astratto sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma integri, al tempo stesso, un contributo causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta in essere dall’autore del delitto non colposo-presupposto, “il dilemma tra unicità e pluralità di reati, in capo al terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base agli ordinari criteri che consentono, se applicabili nel caso di specie, di risolvere nel senso dell’apparenza il concorso di norme”; pur in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che l’art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora l’intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio; diversamente, non essendo la condotta dell’autore del reato presupposto neppure astrattamente sussumibile (anche sub specie di concorso) nell’ambito dell’art. 648-bis c.p. (in ragione dell’operare della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”), egli risponderà di autoriciclaggio, sia che abbia posto in essere in prima persona la condotta tipica, sia che si sia limitato a fornire un contributo concorsuale atipico dotato di efficienza causale alla sua realizzazione da parte del terzo extraneus.
Detto in sintesi: “la condotta del terzo ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p.”.
3.3.6. A parere del collegio, la premessa dalla quale l’interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. “auto riciclaggio”, poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati reati-presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (art. 648-ter.1 c.p., comma 1), come previsto anche in tema di riciclaggio (ma diversamente rispetto a quanto previsto in tema di ricettazione e reimpiego, che menzionano come reati-presupposto i delitti tout court, ciò a riprova del fatto che la normativa di settore è in più punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva proficuità sarebbe opportuno avviare una seria riflessione).
3.3.6.1. Da questa ineludibile premessa discende (a fronte di una possibile esegesi alternativa che non si pone in contrasto con la non controversa ratio della nuova incriminazione), l’impossibilità di interpretare la normativa allo stato vigente:
– sia nel senso della attuale previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello precedente, per il soggetto che non abbia preso parte al reato-presupposto, ed abbia successivamente posto in essere una condotta lato sensu riciclatoria (tipica, ex art. 648-ter.1 c.p., od anche atipica), agendo in concorso con l’intraneus chiamato a rispondere di auto riciclaggio: ciò accadrebbe nel caso in cui si ritenesse che la predetta condotta dell’extraneus integra non più – come si riconosceva pacificamente prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio – il delitto di cui all’art. 648-bis c.p., bensì quello di concorso (ex artt. 110 o 117 c.p.) nel delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p., con la conseguenza, già evidenziata dalla dottrina, della sostanziale abrogazione dell’art. 648-bis c.p.;
– sia nel senso della perdurante irrilevanza penale della condotta dell’intraneus (ovvero del soggetto che abbia preso parte al delitto presupposto non colposo) che si sia limitato a mettere a disposizione il provento del predetto delitto nelle mani del terzo, perchè lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica di autoriciclaggio (come risulterebbe necessario ritenere ove si configurasse l’autoriciclaggio come delitto “di mano propria”).
3.3.6.2. D’altro canto, in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le due fattispecie, ed in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l’art. 648-ter.1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. (come osservato da altra dottrina, “a ben vedere, tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogeneità: l’autoriciclaggio rilascia, rispetto al riciclaggio, un elemento di specialità per aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato di riciclaggio (per la cui punizione è sufficiente la ripulitura); quanto all’autore del reato, si prefigura una relazione di eterogeneità, di natura radicalmente contrappositiva: il soggetto attivo dell’autoriciclaggio è l’autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest’ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Viene meno alla radice, perciò, la possibilità di rintracciare una relazione di specialità tra le due norme (…)”), non è possibile risolvere la questione in esame argomentando come se essa ponesse unicamente un problema di concorso apparente tra norme.
3.3.7. Ciò premesso, nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter.1 c.p., ritiene il collegio che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p..
Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio.
3.3.8. La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”.
3.3.8.1. Ad esempio, con riferimento al delitto di evasione (art. 385 c.p.), costituente, come l’autoriciclaggio, reato proprio, il concorso di terzi estranei non detenuti è autonomamente incriminato a titolo di procurata evasione, ex art. 386 c.p., valorizzando, come osservato dalla dottrina, “il diverso giudizio di colpevolezza che investe la condotta dell’intraneo e dell’estraneo (l’istintiva tendenza alla libertà incide infatti in chiave di attenuazione sulla rimproverabilità soggettiva del recluso, rispetto a chi non si trovi ristretto in carcere”.
In argomento, questa Corte (Sez. 1, n. 886 del 05/07/1979, dep. 1980, Donadelli, Rv. 144052), premesso che l’art. 386 c.p. (procurata evasione) prevede un delitto che può concretarsi in due distinte forme di attività (la prima diretta allo svolgimento di un ruolo determinante e di primo piano nella preparazione immediata o nell’esecuzione dell’evasione; la seconda intesa, invece, a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opportuni o assicurando gli aiuti necessari allo scopo), e rilevato che, in entrambe le forme, l’attività delittuosa deve essere finalizzata all’evasione della persona arrestata o detenuta, ha concluso, con orientamento tradizionalmente consolidato, perchè mai messo in discussione, che il delitto in questione consiste in un fatto di compartecipazione al reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 c.p., che la legge ha incriminato automaticamente, con la previsione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente – almeno di norma – di quanto non avverrebbe con l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato.
3.3.8.2. Analogamente, in tema di infanticidio, si prevede un trattamento sanzionatorio diverso per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, in quanto tali riferibili soltanto alla madre (art. 578 c.p., comma 1), e per coloro che concorrono nel fatto di cui al comma 1 (art. 578 c.p., comma 2): la dottrina ha, in proposito, osservato che la possibilità del concorso di terzi estranei nel reato proprio c.d. “a soggettività ristretta” commesso dalla madre “è stata si contemplata, ma sottoposta ad un regime così peculiare da contraddire i canoni basilari della disciplina del concorso nel reato”.
3.3.8.3. Ad una differenziazione dei titoli di responsabilità il legislatore ha fatto ricorso anche in tema d’interruzione volontaria della gravidanza in violazione dei limiti di liceità (L. n. 194 del 1978, ex art. 19), prevedendo un’autonoma cornice edittale di pena, significativamente più mite, per la donna, “in ragione della considerazione del giudizio di minore riprovazione morale del fatto della gestante”.
3.3.9. Come in sintesi osservato da una dottrina, “schemi di previsioni a soggettività forte autorizzano la diversificazione dei titoli di reato ovvero delle risposte sanzionatorie; in tal senso, rispetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, le indicazioni che emergono dalla parte speciale indicano soluzioni volte a differenziare le posizioni concorsuali. Un modello, questo, che sembra attagliarsi alla fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto ai diversi soggetti attivi (…) costituisce un dato esplicito e (…) assai significativo nel senso della sua legittimazione”.
3.3.10. Anche la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia conseguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla predetta norma incriminatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello non colposo presupposto e l’autoriciclaggio), non necessariamente in concorso ex art. 81 c.p.; di qui, l’ulteriore esigenza di mitigare, almeno in parte, le possibili conseguenze del cumulo materiale tra delitto presupposto ed autoriciclaggio, attraverso la previsione, per quest’ultimo (necessariamente posto in essere per secondo), di limiti edittali meno severi rispetto a quelli previsti il riciclaggio (ascrivibile al soggetto extraneus rispetto alla commissione del delitto-presupposto, e che quindi di esso non sopporta – a livello sanzionatorio – conseguenze, e nei confronti del quale, pertanto, anche per tale ragione, l’estensione del trattamento sanzionatorio favorable previsto in tema di autoriciclaggio risulterebbe del tutto priva di una valida giustificazione sistematica).
3.3.11. D’altro canto, prima dell’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p. – che, come premesso, non intendeva dettare una nuova disciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale, bensì colmare l’anzidetta lacuna -, nessun dubbio era mai stato nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. in casi nei quali l’autore del delitto-presupposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante alla condotta tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il concorso nell’attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato presupposto è, secondo l’id quod plerumque accidit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente ordita su impulso e nell’interesse di quest’ultimo).
La novità consiste unicamente nel fatto che, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile.
3.3.11.1. Ciò premesso, e ribadito che, all’indomani della novella entrata in vigore il 1 gennaio 2015, la diversa condizione dell’intraneus rispetto al passato attiene esclusivamente al profilo della sua punibilità, non esiste alcuna ragione (per la verità, non soltanto non indicata, ma neppure ricercata dagli sparuti sostenitori dell’orientamento qui avversato, a ben vedere fondato su una lettura meramente formalistica delle disposizioni in discorso, che non tiene conto dei beni giuridici tutelati, della pacifica ratio dell’intervento novellatore de quo, oltre che delle implicazioni della dosimetria della pena, da valutare alla luce del parametro costituzionale della finalità rieducativa) per la quale la sopravvenuta incriminazione dell’autoriciclaggio dovrebbe incidere sulla rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dall’extraneus, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente trattamento sanzionatorio.
Ciò conferma la correttezza dell’affermazione che la considerazione dell’ordinamento penalistico per le condotte poste in essere da chi non abbia preso parte alla commissione del reato presupposto “è invece rimasta immutata, constatata la medesimezza delle dinamiche di realizzazione delle attività riciclatorie”.
3.3.12. Sulla base delle predette considerazioni, deve concludersi che l’art. 648-ter.1 c.p. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato.
Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110 e 117 c.p. e art. 648-ter.1 c.p..
3.3.12.1. Questa conclusione non trova decisivo ostacolo nella previsione di cui all’art. 648-ter.1 c.p., comma 7, il quale, attraverso il rinvio all’art. 648 c.p., u.c., prevede che le disposizioni in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ricettazione, si applichino “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
Ferma essendo l’applicabilità dell’art. 648-ter.1 c.p. soltanto al soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, e non anche a terzi non coinvolti nella commissione del delitto non colposo presupposto, la disciplina dettata dal settimo comma della predetta disposizione comporta unicamente, come già lucidamente posto in evidenza dalla dottrina, che “l’autoriciclaggio sussiste anche se l’autore non sia imputabile per il delitto-presupposto (purchè lo sia per l’autoriciclaggio) oppure non sia punibile per il delitto presupposto (si pensi all’impunità ex art. 649 c.p. del figlio per il furto in danno del padre, allorquando l’autoriciclaggio riguardi i beni sottratti) o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto-presupposto (in altre parole, l’autoriciclaggio sussiste anche se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto per il quale non può procedersi per mancanza di querela”.
3.3.13. Deve, pertanto, concludersi che l’odierna imputata, soggetto non concorrente nel delitto-presupposto, che ha riciclato, nell’interesse di B.L., autore del (o comunque, concorrente nel) delitto-presupposto indicato nel capo d’imputazione, denaro proveniente dalla commissione del predetto delitto, deve rispondere di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., e non di concorso in autoriciclaggio, ex art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p..
3.3.13.1. Tale valutazione evidenzia l’infondatezza di tutte le doglianze difensive formulate nell’ambito del secondo motivo.
4. Il terzo motivo risulta assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: il ricorrente si duole del fatto che la pena detentiva sia stata commisurata con riferimento alla pena-base di anni quattro e mesi sei di reclusione, superiore al limite edittale minimo, ma non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello: a prescindere dal fatto che il limite edittale minimo per la fattispecie accertata è pari ad anni quattro di reclusione, e quindi la pena ritenuta equa dai giudici del merito è ad esso estremamente prossima (oltre che ben lontana dal massimo edittale consentito, pari ad anni dodici di reclusione), il che rende di per sè la relativa determinazione incensurabile, deve aggiungersi che la Corte di appello ha, comunque, altrettanto incensurabilmente valorizzato, a giustificazione della contestata statuizione, la gravità della condotta, desunta dall’entità della somma riciclata nonchè dalle articolate e sofisticate modalità dell’operazione, che denotano elevata professionalità in materia.
E’, infatti, da ritenere correttamente adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorchè sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).
5. In riferimento ai limiti edittali previsti per il reato accertato, tenuto conto dell’indicata (e non contestata) data di commissione, non risulta tuttora maturato il termine di prescrizione (pari ad anni 15, secondo la disciplina sopravvenuta, più favorevole per l’imputata), anche a prescindere dei periodi di sospensione intervenuti (pari, nel complesso, a giorni 89).
6. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.